La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[3] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[4] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[6] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[7] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[8] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[9] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[10] Il comma 3 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[11] Il comma 7 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[12] Nel comma 3 dell'articolo 17 le parole "degli interventi del Programma casa '10.000 alloggi entro il 2012'" sono state sostituite dalle parole "degli interventi di edilizia agevolata stabiliti dalla programmazione regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 del 2023.
[13] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.
[14] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2014.