La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[3] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[4] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[6] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[7] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[8] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[9] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[10] Il comma 3 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[11] Il comma 7 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[12] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.
[13] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2014.