Legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011  ( Versione vigente )
"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011".
(B.U. 11 luglio 2011, 1° suppl. al n. 27)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA
Art. 1. 
(Modalità di fondi assegnati per le funzioni conferite)
1. 
Gli Enti locali destinatari dei fondi regionali assegnati per funzioni conferite, a valere sul fondo di cui all' articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) sono autorizzati ad utilizzare le assegnazioni senza vincolo di destinazione, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Art. 2.[1] 
(...)
Art. 3. 
(Interventi straordinari per la semplificazione degli adempimenti amministrativi)
1. 
Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998 , individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell' articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 ).
2. 
Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall' articolo 14, comma 6 del d.lgs. 99/2004 .
3. 
Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 2, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
4. 
La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
5. 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i CAA, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione. Di dette convenzioni è data informazione alla commissione consiliare competente entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale.
6. 
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi iscritti nella unità previsionale di base (UPB) DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.
Art. 4.[2] 
(...)
Art. 5.[3] 
(...)
Art. 6.[4] 
(...)
Art. 7.[5] 
(Aiuto in regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007 per l'erogazione alle aziende agricole di anticipazioni finanziarie sulla base dei futuri contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento CE 73/2009)
1. 
La Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007 , avente lo scopo di erogare alle aziende agricole anticipazioni finanziarie, da calcolarsi sulla base dei futuri contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009.
2. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'aiuto di cui al comma 1, per la cui attuazione è incaricata l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).
3. 
Alla spesa stimata in 1.000.000,00 di euro a partire dall'esercizio finanziario 2012, iscritta nell'ambito dell'UDP DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 si provvede con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
4. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 3 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 8. 
1. 
II comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è sostituito dai seguenti: "
2.
I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, in accordo con l'Osservatorio regionale, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2 bis.
La Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.
2 ter.
La disciplina di cui al comma 2 bis, ad eccezione della caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o CA interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 37. In deroga a quanto previsto all'articolo 41, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, fissa i requisiti necessari.
".
2. 
Dopo l' articolo 29 della l.r. 70/1996 , è inserito il seguente: "
Art. 29 bis.
(Interventi di contenimento straordinari)
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose, definisce annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario.
2.
Le Province, anche su richiesta dei comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio, dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano, previo parere dell'Ispra, piani di contenimento delle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.
3.
Per la realizzazione dei piani di contenimento straordinari le Province autorizzano i cacciatori nominativamente indicati, anche a titolo oneroso, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio.
4.
La Provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento straordinari e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
".
3. 
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996 , è sostituito dal seguente: "
Ai sensi dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1 giugno al 15 marzo dell'anno successivo.
".
4. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente: "
a)
cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, approvati dalla Giunta regionale;
".
6. 
Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 70/1996 , è sostituito dal seguente: "
4.
L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regolamenta le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza.
".
Art. 9. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è inserito il seguente: "
3 bis.
Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.
".
Art. 10. 
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono aggiunti i seguenti: "
8. bis.
Fino all'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e delle istruzioni operative di cui al presente articolo, le province possono provvedere alla stesura di propri piani provinciali provvisori, per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.
8. ter.
Nelle more dell'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, nonché dei piani provinciali provvisori e dei piani provinciali così come definiti dall'articolo 11 della presente legge, i comuni o le organizzazioni pescatorie riconosciute, in via prioritaria, o altri soggetti interessati, possono presentare istanza affinché siano istituite e date loro in concessione zone turistiche di pesca, che devono essere autorizzate, con apposito regolamento, dalle province, sentito il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 7.
".
2. 
Al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 37/2006 tra le parole: "
piano regionale
" e le parole "
e li trasmettono
" sono aggiunte le parole: "
adeguandoli ai piani provinciali provvisori nel frattempo istituiti
".
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI NAVIGAZIONE
Art. 11. 
1. 
La rubrica dell' articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è sostituita dalla seguente: "
Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 , le parole: "
consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana
", sono sostituite dalle parole "
ente pubblico di interesse regionale
".
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
L'ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di ''Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale ''
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 , così come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 , le parole "
in ambito metropolitano
" sono soppresse.
5. 
Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
6.
Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale, sono ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli Accordi di Programma. Le suddette risorse sono erogate dalla Regione direttamente anche alle aziende di trasporto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
".
6. 
Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
6.
Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all' articolo 18 della l. 689/1981 , è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto.
".
7. 
Il comma 6 bis dell'articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
6 bis.
I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.
".
8. 
Il comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto.
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è sostituito dal seguente: "
9.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera k), la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. E' vietata ogni forma di subconcessione.
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
Il soggetto richiedente l'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna versa il canone previsto e fornisce al comune o alla gestione associata le idonee garanzie della corretta occupazione del bene demaniale.
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
Le garanzie di cui al comma 1 sono definite dal comune o dalla gestione associata e riportate sui provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), in relazione alla tipologia della concessione, alla trasformazione dei luoghi e alla durata temporale dell'occupazione richiesta.
".
4. 
Dopo l' articolo 13 della l.r. 2/2008 è inserito il seguente: "
Art. 13 bis.
(Interventi regionali in materia di vigilanza e soccorso alle unità in navigazione)
1.
La Regione, fatte salve le competenze in materia di sicurezza conferite ai comuni e alle gestioni associate, di concerto con lo Stato o con soggetti pubblici, può concorrere alla spesa per la realizzazione di idonei servizi atti a garantire la vigilanza e un adeguato soccorso alle unità di navigazione.
".
5. 
Dopo il comma 2 septies dell'articolo 28 della l.r. 2/2008 è inserito il seguente: "
2 octies.
Sino alla scadenza delle concessioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna rilasciate dalle autorità demaniali competenti tutti i depositi cauzionali versati conservano la loro efficacia a garanzia della corretta occupazione del bene demaniale.
".
Art. 13. 
1. 
La lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27 , è sostituita dalla seguente: "
f)
un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT
Art. 14.[6] 
(...)
Art. 15.[7] 
(...)
Art. 16. 
1. 
(...)
[8]
2. 
(...)
[9]
3. 
(...)
[10]
4. 
Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge.
".
5. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, Tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della 1. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, si applica l'allegato 1, Tabella 2, punto Cb del medesimo decreto.
".
6. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 sono aggiunti i seguenti: "
5 bis.
Con riferimento ai disposti dell' articolo 6 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 , il rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti dall' articolo 844 Codice Civile si intende soddisfatto mediante l'applicazione delle norme contenute nella presente legge.
5 ter.
Ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della l. 447/1995 , con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima norma, le misure previste all'Allegato B, punto 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano solo a finestre chiuse. Analogamente, con specifico riferimento a quanto previsto all' articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 , le misure previste all'Allegato B, punto 6, del medesimo decreto nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano nell'ambiente esterno solo in presenza di una dimostrata attività umana compatibile con i luoghi e le condizioni climatiche. Per la misura del rumore stradale, con riferimento al disposto di cui al comma 5, si applica quanto previsto al punto 2 dell'Allegato C del medesimo decreto.
".
7. 
(...)
[11]
8. 
Al comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009 , come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 7 dopo la parola "
medesimi
" sono aggiunte le parole "
o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali.
".
9. 
Il comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
7.
Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.
".
10. 
La lettera n) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
n)
la sanzione amministrativa di cui all' articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni.
".
11. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 49 l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.
".
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI USI CIVICI
Art. 17. 
(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)
1. 
Gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Possono essere ceduti in proprietà, ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, anche gli alloggi destinati alla locazione permanente realizzati in auto finanziamento dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
2. 
La Giunta regionale, per gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici, definisce le modalità e l'ammontare dei contributi da restituire alla Regione per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, in coerenza con quanto stabilito dall' articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;
b) 
le plusvalenze realizzate con le vendite siano destinate dalle cooperative all'incremento del proprio patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente;
c) 
per i contributi concessi ai sensi della l.r. 28/1976 l'importo da restituire sia ridotto in misura pari alla quota del canone di locazione già versato alla Regione.
3. 
Le restituzioni dei contributi di cui ai commi 1 e 2 integrano le risorse già attualmente disponibili per l'attuazione degli interventi del Programma casa ''10.000 alloggi entro il 2012 ''.
Art. 18. 
1. 
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), dopo le parole "
dei provvedimenti di alienazione
" sono aggiunte le parole: "
e di costituzione di diritti reali di godimento
".
Art. 19. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente: "
c)
non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
1)
40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
2)
60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
3)
80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
4)
100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: "
5.
La quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dall'ente gestore, eccedente i costi generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che non può comunque essere inferiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 38, comma 9, costituisce rimborso dei finanziamenti, rimane nella disponibilità dell'ente gestore, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra l'ente proprietario e l'ente gestore, è versata da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica), ed è destinata, di concerto con l'ente proprietario alle seguenti finalità:
a)
al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali;
b)
al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisto, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia sociale carenti di tali opere;
c)
al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC.
".
3. 
Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 3/2010 dopo le parole: "
avvenuto versamento
" sono aggiunte le parole: "
nella gestione speciale
".
4. 
L' articolo 51 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: "
Art. 51.
(Gestione e reimpiego dei rientri)
1.
I rientri derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo 49, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei rientri dell'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell'articolo 50, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, sono contabilizzati da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale e sono vincolati alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione e all'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale.
2.
Un'aliquota massima del 20 per cento dei rientri di cui al comma 1, derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento del disavanzo di cui all'articolo 37.
3.
La quota di rientri derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, anche alla realizzazione o all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.
4.
Il reinvestimento dei rientri delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi dell'articolo 52, comma 2, è disciplinato dal presente articolo.
5.
Con il regolamento di cui all'articolo 45, comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei rientri di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti.
".
5. 
Al comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 3/2010 le parole "
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
dal 1 gennaio 2012
" e le parole "
Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
Fino al 31 dicembre 2011
".
6. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente: "
8 bis.
Fino all'entrata in vigore del regolamento dell'alienazione degli alloggi, di cui all'articolo 45, comma 4, la Regione, a seguito di conferma degli enti proprietari, approva integrazioni ai piani di vendita già adottati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), esclusivamente in relazione a proposte presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
".
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 20. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) le parole: "
, scegliendo tra i componenti di cui al comma 1, lettere b) e c)
", sono soppresse.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Art. 21. 
(Disposizioni per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti delle aree fluviali)
1. 
La Regione, ai fini dell'attuazione operativa dei programmi generali di gestione dei sedimenti alluvionali delle aree fluviali del bacino del Po approvati ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale 5 aprile 2006, n. 9 (Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua), individua, in deroga a quanto disposto dalle norme di attuazione dei rispettivi piani d'area, gli interventi di gestione che comportano attività estrattiva da realizzare nel territorio delle aree protette, salvo quanto disposto in merito dalle medesime norme di attuazione.
Art. 22. 
(Disposizioni per l'applicazione del Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento)
1. 
In fase di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 'Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizià), per gli edifici esistenti dotati di impianto termico centralizzato, in cui devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove, tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa, la ripartizione dei costi relativi al riscaldamento deve tenere conto, oltre che dei consumi effettivi di calore, anche delle problematiche che possono caratterizzare alcune unità abitative in relazione alla scarsa coibentazione dell'involucro edilizio. E' in ogni caso prioritaria la soluzione di tali problematiche mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell'involucro edilizio.
Art. 23. 
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) è inserito il seguente: "
7 bis.
Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevista dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o connessa ad un'opera prevista dal PAI siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preodinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.
".
Art. 24. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo le parole: "
possono interdire
" sono aggiunte le parole: "
previo parere vincolante della Regione
".
2. 
Il comma 5 bis dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente: "
5 bis.
In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
".
Art. 25. 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) dopo le parole: "
scopi professionali
" sono aggiunte le parole: "
o accedere a strutture agrituristiche.
".
Art. 26.[12] 
(...)
Art. 27.[13] 
(...)
Capo VIII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI MARCHI
Art. 28. 
(Registrazione marchi)
1. 
Nel quadro delle disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), la Giunta regionale è autorizzata a richiedere e ottenere registrazione di marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.
Capo IX. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 29. 
(Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
1. 
La scadenza dei termini dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese, stabilita dalla Giunta regionale, è differita al 31 dicembre 2011.
2. 
Le nuove procedure attuative sono definite dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e informata la Commissione consiliare competente.
Capo X. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI
Art. 30. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è inserito il seguente: "
1 bis.
La Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare competente, definisce entro il 31 dicembre 2011, in accordo con i comuni e le comunità montane, ove esistenti, le modalità di verifica dell'applicazione del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente.
".
Capo XI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 31. 
(Assegnazione di contributi regionali in caso di ricorso al contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. 
L'assegnazione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità è ammessa anche nel caso di ricorso, per la realizzazione dell'opera stessa, al contratto di locazione finanziaria di cui all' articolo 160 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. 
I criteri e le modalità per i contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente.
Capo XII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 32. 
1. 
L' articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) come da ultimo sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 , è sostituito dal seguente: "
Art. 21.
(Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali)
1.
La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.
2.
Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l'ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.
3.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua:
a)
l'assetto, i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e i soggetti incaricati della gestione medesima;
b)
l'ammontare del fondo speciale;
c)
l'ammontare della franchigia per singolo sinistro che concorre all'erosione del fondo speciale;
d)
l'ammontare della franchigia frontale fissa e assoluta per sinistro a carico di ciascuna azienda sanitaria regionale che non concorre all'erosione del fondo speciale;
e)
la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola azienda sanitaria regionale da destinarsi al finanziamento del fondo.
4.
Per assicurare la copertura finanziaria del fondo speciale le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle aziende sanitarie regionali incaricate della gestione del programma, le quote di cui al comma 3, lettera e).
5.
Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziate sull'UPB DB20091.
".
Capo XIII. 
DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 33. 
(Contenimento delle spese per missioni)
1. 
In attuazione di quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , non sono computate nei limiti le spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, di verifica e di controllo, nonché quelle effettuate per le missioni indispensabili per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze delle Conferenze delle Regioni, delle Assemblee legislative, Stato Regioni e Unificata e ai rapporti con gli Organismi comunitari.
2. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano i compiti ispettivi, di verifica e di controllo e le missioni di cui al comma 1 in relazione alle rispettive specifiche esigenze e funzioni istituzionali.
3. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono superare, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, il limite di cui al comma 1.
4. 
Il personale regionale può essere autorizzato dal dirigente competente ad utilizzare il mezzo proprio usufruendo dei rimborsi, anche chilometrici, secondo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) qualora debba recarsi o operare in località non servite da mezzi di linea o in sedi geografiche particolarmente disagiate ovvero quando il suo mancato utilizzo risulti pregiudizievole al regolare svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo stesso risulti economicamente più vantaggioso. I costi derivanti dall'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di attività di servizio che non riguardino compiti ispettivi, di verifica e di controllo, sono da computarsi nel limiti di spesa di cui al comma 1.
5. 
Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, l'utilizzo del mezzo proprio, debitamente autorizzato, comporta unicamente la copertura assicurativa comunque dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia.
Art. 34. 
(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008 . n. 18)
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è inserita la seguente: "
d bis)
erogazione di contributi a sostegno dei soggetti di cui all'articolo 9 che aderiscono al progetto ''Piattaforma dell'informazione giornalistica regionale '' con la disponibilità a concedere l'utilizzo di contenuti giornalistici.
".
Art. 35. 
(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001 , n.
1) 
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è sostituito dal seguente: "
1.
Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente: "
2.
I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente: "
1.
Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, con le modalità di seguito indicate:
a)
al Presidente un importo del 30 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
b)
al Vicepresidente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
c)
all'altro componente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
".
5. 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore a partire dal primo rinnovo successivo alla scadenza degli organi del CO.RE.COM.
Art. 36. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale del 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Prestazioni straordinarie)
1.
Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per fare fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:
a)
alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
b)
agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c)
alle attività relative all'evento Italia 150;
d)
alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2.
La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
".
Capo XIV. 
NORME TRANSITORIE
Art. 37. 
(Adempimenti delle ATL)
1. 
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATL dismettono le partecipazioni eventualmente da esse possedute in altri enti di qualsivoglia natura e, in particolare, negli altri enti di promozione del turismo. A tal fine, le ATL possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società.
2. 
I contratti conclusi e le attività svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, in violazione delle prescrizioni del comma 1 e del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 75/1996 , sono nulli.
Capo XV. 
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 38. 
(Abrogazioni di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
l' articolo 48 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
Art. 39. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 luglio 2011
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera

Note:

[1] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[3] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[4] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.

[6] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.

[7] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.

[8] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.

[9] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.

[10] Il comma 3 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.

[11] Il comma 7 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.

[12] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[13] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2014.