La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera b del comma 5 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[2] Il comma 7 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[3] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[4] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[5] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[6] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[7] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[8] Il comma 3 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[9] Il comma 7 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[10] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 18/06/2012 pubblicata sulla G.U. n. 26 del 27/06/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011)
[11] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2014.