La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera b del comma 5 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[2] Il comma 7 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[3] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 5 del 2012.
[4] Nel comma 4 dell'articolo 15 le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono state sostituite dalle parole "a decorrere dal 1° giugno 2012" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2011.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 18/06/2012 pubblicata sulla G.U. n. 26 del 27/06/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011)
[6] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2014.