Legge regionale n. 2 del 29 marzo 2011  ( Versione vigente )
"Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino)".
(B.U. 31 marzo 2011, n. 13)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 , le parole: "
1° aprile 2011
", sono sostituite dalle seguenti: "
1° gennaio 2012
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 , le parole: "
tra il 1° e il 31 gennaio 2011
", sono sostituite dalle seguenti: "
tra il 1° e il 31 ottobre 2011
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 , le parole: "
28 febbraio 2011
", sono sostituite dalle seguenti: "
30 novembre 2011
".
4. 
Il comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 , è sostituito dal seguente: "
8.
Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.
".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 19/2009 , sostituito dall' articolo 10 della l.r. 14/2010 , le parole: "
1° aprile 2011
", sono sostituite dalle seguenti: "
1° gennaio 2012
".
Art. 2.[1] 
(...)
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 marzo 2011
Roberto Cota

Note:

[1] L'articolo 2 è stato abrogato in modo indiretto dal comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011 che aggiunge il punto 4 bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009. L'entrata in vigore dell'articolo 63 è stata differita inizialmente dall'articolo 65 della l.r. 19/2009, nuovamente differita dall'articolo 10 della l.r. 14/2010 e infine stabilita all'1/1/2012 dall'articolo 1 della l.r. 2/2011. L'abrogazione ha pertanto efficacia dal 1° gennaio 2012.