Legge regionale n. 7 del 18 febbraio 2010  ( Versione vigente )
"Interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo".
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 7 dello Statuto , valorizza e sostiene le proprie radici storiche e culturali, difendendo le realtà museali esistenti sul proprio territorio.
2. 
Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, la presente legge prevede interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, di seguito denominato "Museo", quale esempio culturale di memoria e diffusione dei valori sociali e umanitari del mutuo soccorso.
Art. 2. 
(Interventi)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso cui la Regione Piemonte assicura il proprio sostegno al Museo, consistono nella erogazione di contributi per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative:
a) 
manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo;
b) 
interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio storico e documentario di proprietà del Museo ed acquisibile;
c) 
campagne di comunicazione volte a favorire ed incrementare la conoscenza e la fruizione del Museo;
d) 
organizzazione di convegni e percorsi educativi e didattici per la divulgazione dei valori socio-umanitari del mutuo soccorso.
2. 
La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18031 e allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'UPB DB18032 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010
Mercedes Bresso