La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
(Art. 2)
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, per l'ambito territoriale delle Province di Novara, VCO, Biella e Vercelli, con sede legale in Novara, subentra alle ATC di Novara/VCO, Biella e Vercelli.
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, per l'ambito territoriale della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, subentra alla ATC di Torino.
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, per l'ambito territoriale delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede legale in Alessandria, subentra alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo.
[57]Note:
[1] L'art. 14 della l.r. 14/2010 dispone l'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, ed altre disposizioni attuative della legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3.
[2] Il Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, con l’ordinanza del 10 novembre 2023 (reg.ord. n. 162 del 2023), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 3, comma 1, lettera ), della legge della Regione Piemonte 17 b febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).
[3] La Corte Costituzionale con sentenza n. 147 del 25 luglio 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 31 del 31-7-2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) - come sostituito dall'art. 106, comma 2, della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) - limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali».
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2014.
[5] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 19 del 2018.
[6] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 106 della legge regionale 19 del 2018.
[7] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 106 della legge regionale 19 del 2018.
[8] La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 106 della legge regionale 19 del 2018.
[9] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a)" sono state sostituite dalle parole "fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 del 2019.
[10] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 25 del 2021.
[11] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 106 della legge regionale 19 del 2018.
[12] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2017.
[13] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "è suddiviso negli ambiti di cui all'allegato A" sono state sostituite dalle parole "è suddiviso negli ambiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con gli altri ambiti relativi alle politiche di welfare abitativo e socio-sanitario e alle politiche attive del lavoro" ad opera del comma 1 dell'articolo 107 della legge regionale 19 del 2018.
[14] Nel comma 3 dell'articolo 5 le parole "e, comunque, almeno ogni quattro anni" sono state sostituite dalle parole "secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di cui al comma 9 con riferimento alla popolazione residente." ad opera del comma 2 dell'articolo 107 della legge regionale 19 del 2018.
[15] Nel comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole "contratto matrimonio" sono state aggiunte le parole ", unione civile o convivenza di fatto" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 del 2017.
[16] Nel comma 8 dell'articolo 5 le parole "entro i quattro anni dal precedente bando" sono state sostituite dalle parole "secondo quanto previsto dal regolamento" ad opera del comma 3 dell'articolo 107 della legge regionale 19 del 2018.
[17] Il punto 4 bis della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 115 della legge regionale 25 del 2021.
[18] Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 8 le parole "conviventi more uxorio" sono state sostituite dalle parole "parti dell'unione civile o conviventi di fatto" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 del 2017.
[19] La lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 del 2017.
[20] La lettera t) del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 del 2017.
[21] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i)" sono state sostituite dalle parole "anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed i)" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 del 2019.
[22] Nel comma 4 dell'articolo 12 la parola "quadriennale" sono state sostituite dalle parole "quinquennale" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2014.
[23] Il comma 4 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 108 della legge regionale 19 del 2018.
[24] L'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 del 2017.
[25] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 del 2017.
[26] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 2 del 2017.
[27] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 le parole "per un periodo superiore a tre mesi" e la parola "non" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 del 2017.
[28] Il comma 5 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 10 del 2011.
[29] Nel comma 6 dell'articolo 19 dopo le parole "avvenuto versamento" sono state aggiunte le parole "nella gestione speciale" ad opera dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 10 del 2011.
[30] Il comma 7 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 109 della legge regionale 19 del 2018.
[31] L'articolo 22 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2015.
[32] Nel comma 3 dell'articolo 22 bis la parola "utilmente" è stata soppressa ad opera del comma 1 dell'articolo 116 della legge regionale 25 del 2021.
[33] Nel comma 4 dell'articolo 22 bis la parola "utilmente" è stata soppressa ad opera del comma 2 dell'articolo 116 della legge regionale 25 del 2021.
[34] Nel comma 8 dell'articolo 22 bis le parole ", fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo. Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 116 della legge regionale 25 del 2021.
[35] La rubrica dell'articolo 23 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 19 del 2018.
[36] L'articolo 28 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2014.
[37] Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 le parole "e dei programmi di social housing anche in società con privati" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2014.
[38] Il comma 3 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 8 del 2013.
[39] L'articolo 30 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2014.
[40] L'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2014.
[41] L'articolo 31 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2014.
[42] L'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 del 2014.
[43] Il comma 2 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 117 della legge regionale 25 del 2021.
[44] Il comma 3 dell'articolo 32 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 117 della legge regionale 25 del 2021.
[45] Il comma 4 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 117 della legge regionale 25 del 2021.
[46] Nel comma 1 dell'articolo 39 le parole "dei rispettivi uffici tecnici" sono state sostituite dalle parole "di apposite Strutture tecniche decentrate (STD) operanti presso le ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 118 della legge regionale 25 del 2021.
[47] Nel comma 2 dell'articolo 39 le parole "la composizione e i compiti delle STD" sono state inserite ad opera del comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 25 del 2021.
[48] Il comma 3 dell'articolo 45 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 17 del 2013.
[49] L'articolo 51 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 10 del 2011.
[50] Nel comma 2 dell'articolo 51 le parole "per un massimo di tre esercizi consecutivi" sono state sostituite dalle parole "per un massimo di otto esercizi consecutivi" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 del 2020.
[51] Nel comma 2 bis dell'articolo 51 le parole "per un massimo di tre esercizi consecutivi" sono state sostituite dalle parole "per un massimo di otto esercizi consecutivi" ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 del 2020.
[52] Il comma 3 dell'articolo 51 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 112 della legge regionale 19 del 2018.
[53] Nel comma 4 dell'articolo 54 le parole "dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge" sono state sostituite dalle parola "dal 1 gennaio 2012" e le parole "Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono state sostituite dalle parole "Fino al 31 dicembre 2011" ad opera del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 10 del 2011.
[54] Il comma 8 bis dell'articolo 54 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 10 del 2011.
[55] L'articolo 54 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 113 della legge regionale 19 del 2018.
[56] L'allegato A è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 113 della legge regionale 19 del 2018.Tale abrogazione decoorre dalla data di pubblicazione della D.G.R. del 22 febbraio 2019 n. 21-8447, B.U.R. 14 marzo 2019 n. 11.
[57] L'allegato B è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2014.