Legge regionale n. 23 del 21 ottobre 2010  ( Versione vigente )
"Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico".
(B.U. 28 ottobre 2010, n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte persegue la valorizzazione dei massi erratici di maggiore rappresentatività scientifica, paesaggistico-ambientale e storico-culturale, attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente e il sostegno finanziario di interventi di salvaguardia volti ad assicurare le migliori condizioni di conservazione degli stessi.
Art. 2. 
(Definizione di masso erratico oggetto di conservazione)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, si definiscono massi erratici oggetto di conservazione i massi erratici caratterizzati da un intrinseco valore archeologico, geomorfologico, topologico e socio-culturale.
2. 
In particolare, sono oggetto di conservazione:
a) 
i massi erratici di particolare pregio paesaggistico e ambientale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
b) 
i massi erratici recanti sulla loro superficie incisioni rupestri attribuibili all'opera dell'uomo preistorico, i massi con coppelle;
c) 
i massi erratici utilizzati storicamente come cippi confinali e tuttora conservati;
d) 
i massi erratici che per dimensioni e volume possono essere considerati come rari esempi di maestosità;
e) 
i massi erratici con un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
f) 
i massi erratici recanti sulla propria superficie le testimonianze dell'antica lavorazione degli scalpellini, i massi dei picapera;
g) 
i massi erratici che per composizione mineralogico-petrografica, caratteristiche strutturali e collocazione geomorfologica, rappresentano siti di rilevante interesse geologico, i geositi;
h) 
i massi erratici oggetto della pratica di arrampicata sportiva.
Art. 3. 
(Censimento)
1. 
La Regione promuove e finanzia il censimento dei massi erratici.
2. 
La Giunta regionale per il censimento si può avvalere anche di soggetti esterni alla struttura regionale, da individuare, informata la commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 
La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, la gestione e la divulgazione dei dati raccolti informata la commissione consiliare competente.
4. 
Il censimento costituisce riferimento per l'adeguamento dei piani regolatori comunali in ordine all'individuazione dei beni culturali e ambientali, di cui all' articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall' articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 .
Art. 4. 
(Interventi di conservazione e salvaguardia)
1. 
La Regione concorre alla conservazione e alla salvaguardia dei massi erratici oggetto di valorizzazione attraverso:
a) 
la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la fruizione geoturistica dei massi;
b) 
la creazione di aree di rispetto;
c) 
la ripulitura e la riqualificazione dei massi erratici e delle zone adiacenti, ivi compresi i sentieri di accesso;
d) 
la posa di tabelle informative sul valore geomorfologico, archeologico, naturalistico e socio-culturale dei massi erratici;
e) 
la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura dei massi erratici.
2. 
La Giunta regionale, con deliberazione, individua, informata la commissione consiliare competente, i soggetti attuatori degli interventi, scelti tra enti gestori delle aree protette, enti locali territoriali o altri soggetti e ripartisce le relative risorse.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010, è autorizzata la spesa corrente pari a 20.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08141, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2011, alla spesa complessiva di 50.000,00 euro, suddivisa in spesa corrente per 20.000,00 euro e in spesa in conto capitale per 30.000,00 euro, in termini di competenza, imputata rispettivamente nelle UPB DB08141 e DB08142 del bilancio pluriennale 2010-2012, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 ottobre 2010
Roberto Cota