Art. 5.
3.
Nel Bollettino Ufficiale telematico sono pubblicati i seguenti atti:
a)
leggi e regolamenti regionali;
b)
decreti del Presidente della Giunta regionale;
c)
decreti del Presidente del Consiglio regionale;
d)
deliberazioni della Giunta regionale;
e)
deliberazioni del Consiglio regionale;
f)
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
g)
deliberazioni delle conferenze dei servizi;
h)
determinazioni dirigenziali;
i)
circolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori;
j)
comunicati del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e delle Direzioni della Giunta;
k)
comunicati del Presidente del Consiglio, degli Organismi e delle Direzioni consiliari;
l)
concorsi della Regione e degli altri enti pubblici;
m)
appalti della Regione e degli altri enti pubblici;
n)
annunci legali della Regione e degli altri enti pubblici;
o)
accordi di programma della Regione e di altri enti pubblici;
p)
comunicazioni di avvio del procedimento della Regione o di altri enti pubblici;
r)
avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;
s)
leggi dello Stato delle quali si renda necessaria la pubblicazione;
t)
sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;
u)
ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla protezione civile;
x)
ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.
4.
Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione su questo strumento di informazione istituzionale è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se provenienti da privati.