Legge regionale n. 18 del 03 agosto 2010  ( Versione vigente )
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie".
(B.U. 05 agosto 2010, 4° suppl. al n. 31)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, pari a euro 7.814.308,91 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3. 
(Incremento dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui)
1. 
L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall' articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012) è incrementata di euro 163.730.492,89 nell'ambito dell'UPB DB0902.
2. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle UPB DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.
Art. 4. 
(Spese obbligatorie)
1. 
I capitoli 148669, 200830, 215590, 225696 e 276102 sono inseriti all'interno dell'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010 di cui alla l.r. 15/2010
Art. 5. 
(Finanziamento degli incentivi per l'occupazione)
1. 
Lo stanziamento di 10 milioni di euro derivante dal fondo rotativo istituito ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è iscritto nell'ambito dell'UPB DB15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, che dispone della necessaria copertura finanziaria, ed è destinato al finanziamento degli incentivi per l'occupazione previsti dalla medesima legge.
Art. 6. 
(Sostegno al reddito)
1. 
Per i contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche per i quali saranno stabiliti i criteri di accesso, è autorizzata per il biennio 2011-2012 la spesa complessiva prevista in euro 10.000.000,00 iscritta nell'ambito dell'UPB DB15041, alla cui copertura si fa fronte con le risorse della UPB DB0902.
Art. 7. 
(Misure di sostegno alle situazioni di difficoltà relative al sistema della formazione professionale )
1. 
La Regione utilizza la somma trasferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito di apposita convenzione, pari a 5.000.000,00 di euro per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
2. 
Al fine di sostenere il sistema della formazione professionale regionale nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, e dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi per la ristrutturazione e la riorganizzazione del sistema medesimo.
3. 
Possono accedere ai contributi le agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 622 così come modificato dal comma 4 bis dell'articolo 64, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , aggiunto dalla relativa legge di conversione, nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e delle relative disposizioni attuative.
4. 
L'utilizzabilità dei contributi di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione e riorganizzazione nonché l'indicazione di interventi volti a migliorare la qualità e l'efficacia delle attività formative erogate. La Giunta regionale predispone i criteri per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi anche mediante il coinvolgimento dell'ente bilaterale regionale della formazione professionale piemontese, tenendo conto dei volumi di attività formative erogate e compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, anche finalizzati a salvaguardare l'occupazione presente nel settore.
5. 
Per la corresponsione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà del sistema di formazione professionale piemontese di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno finanziario 2010 la spesa di 3.000.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, alla cui copertura si provvede, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, con le risorse finanziarie dell'UPB SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
6. 
I contributi di cui al comma 5 sono aggiuntivi rispetto a quelli erogati utilizzando l'erogazione statale di cui al comma 1.
Art. 8. 
(Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012")
1. 
È adottato il piano finanziario indicativo di spesa 2010-2019 del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006, come da tabella allegata (Allegato B).
2. 
Per il finanziamento del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012" è autorizzata sul bilancio pluriennale 2010-2012 la spesa complessiva di 78 milioni di euro sul 2011 e 99 milioni di euro sul 2012.
3. 
È autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Piemonte ai sensi degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale pubblica sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001.
4. 
Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con i trasferimenti annui dell'accordo di programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 iscritti sulla UPB DB08032 e, per la restante parte, con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DB09012).
Art. 9.[1] 
(Integrazione copertura della spesa sanitaria)
1. 
Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) ed in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), la Regione prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 
La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 150 milioni e 100 milioni di euro.
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con la l.r. 15/2010 iscritto nell'ambito dell'UPB DB20091, per il biennio 2011-2012 attraverso la destinazione di una corrispondente quota parte delle proprie entrate correnti tributarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB0902.
4. 
Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) vengono confermate per il biennio 2011-2012.
Capo II. 
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 10. 
(Modifica della legge regionale 22/2009 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è così sostituito: "
2.
Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DB10101 del bilancio di previsione per l'anno 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
".
Art. 11. 
(Modifiche della legge regionale 15/2010 )
1. 
All' articolo 3 della l.r. 15/2010 le parole "
UPB DB09021
" sono sostituite con "
UPB DB09041
" (ex UPB DB09021).
2. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 15/2010 , è sostituito dal seguente: "
3.
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinziamento dei singoli programmi comunitari.
".
3. 
All' articolo 8 della l.r. 15/2010 , le parole: "
esercizio finanziario 2009
" sono sostituite con le seguenti: "
esercizio finanziario 2010.
".
4. 
L' articolo 9 della l.r. 15/2010 , è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009 )
1.
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011.
".
Art. 12. 
(Modifiche della legge regionale 14/2006 )
1. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria 2006), come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente ) sono sostituiti dai seguenti: "
2.
Dal 1° gennaio 2010 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: a ) 35 per cento ai comuni, b ) 35 per cento alle comunità montane c ) 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.
3.
La quota del canone di cui al comma 2 lettera c ), dovuta alla Regione, qualora sul comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.
".
Art. 13. 
(Modifica della legge regionale 44/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normativa per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') viene inserito il seguente articolo 28 bis: "
Art. 28 bis.
(Canoni minerari - deroghe)
1.
Le aree soggette a concessione a concessione mineraria nelle quali l'attività estrattiva avente finalità economica-commerciale cessa per dar luogo ad attività estrattiva con esclusiva finalità sia di studio, ricerca sia museale, sono totalmente esentate dalla corresponsione di qualunque canone minerario.
".
Art. 14. 
(Modifiche della legge regionale 23/1984 )
1. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto delle opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è inserito il seguente: "
10 bis.
Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 6, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria.
".
Art. 15. 
(Modifiche della legge regionale 56/1977 )
1. 
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) è inserito il seguente: "
Art. 16 bis.
(Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare)
1.
Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all' articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), il consiglio comunale adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. La deliberazione di adozione è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. La deliberazione di adozione deve riguardare singoli fabbricati e relativi fondi e deve essere trasmessa alla Regione.
2.
Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione la Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate. Successivamente il comune dispone sull'efficacia della variante, tenendo anche conto delle osservazioni di cui al comma 1.
3.
Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Successivamente la deliberazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione ed alla provincia interessata per l'approvazione tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4.
La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante urbanistica adottata, è convocata ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e la relativa procedura prosegue secondo quanto in essa previsto.
".
Art. 16. 
(Modifica della legge regionale 35/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale del 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) le parole: "
del secondo biennio
" sono soppresse.
Art. 17. 
(Modifica della legge regionale 32/1982 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente: "
4.
Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:
a)
residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
b)
i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;
c)
nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validità.
".
Art. 18. 
(Modifiche della legge regionale 23/1989 )
1. 
Il comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23 (Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo) è sostituito dal seguente: "
2.
Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno.
".
Art. 19. 
(Modifica della legge regionale 1/2000 )
1. 
L' articolo 8 bis della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è sostituito dal seguente: "
Art. 8 bis.
(Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico)
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società, definite ai sensi della normativa vigente in materia, a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto pubblico. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.
2.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale.
".
Art. 20. 
(Modifica della legge regionale 63/1978 )
1. 
L' articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è così sostituito: "
Art. 16.
(Associazioni allevatori)
1.
Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori. Gli aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite.
".
Art. 21. 
(Modifica della legge regionale 11/2001 )
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001 n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) sono inseriti i seguenti: "
8 bis.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua stimata di 5.000.000,00 euro iscritta nell'ambito dell'UPB DB11041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.
8 ter.
La spesa di cui al comma 8bis costituisce integrazione dell'elenco 1 della l.r. 15/2010 .
".
Art. 22. 
(Modifica della legge regionale 14/2006 )
1. 
La rubrica dell' articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziario per l'anno 2006) è così sostituita: "
Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese - SIAP
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 14/2006 è così sostituito: "
2.
L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 796 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio). Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 14/2006 è così sostituito: "
4.
Per il funzionamento del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 1.000.000,00 di euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Per lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
".
Art. 23. 
(Modifiche della legge regionale 38/2006 )
1. 
All' articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole "
entro centottanta giorni
" sono sostituite dalle parole "
entro dodici mesi
".
Art. 24. 
(Modifiche della legge regionale 14/1995 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) le parole "
oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto,
" sono soppresse.
Art. 25. 
(Modifica della legge regionale 19/2007 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa - SCR - Piemonte spa. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES - Piemonte) è inserito il seguente: "
3 bis.
La Giunta regionale trasferisce a SCR spa le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da SCR spa e preventivamente autorizzati dalla Regione.
".
Capo III. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 26. 
(Norma transitoria in materia urbanistica)
1. 
Le deliberazioni comunali, di cui all'articolo 15 della presente legge, approvate successivamente al 7 gennaio 2010 e fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, devono essere riadottate dal consiglio comunale e trasmesse alla Regione e alla provincia secondo quanto stabilito dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 15.
Art. 27.[2] 
[(Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati)
1. 
Le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrate in vigore della presente legge relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 sono sospese fino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali da emanarsi ai sensi dell' articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione già licenziate positivamente dalle conferenze dei servizi provinciali.]
Art. 28. 
(Abrogazioni)
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è abrogato.
Art. 29. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2010
Roberto Cota


Note:

[1] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 del 2010.

[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 8/06/2011 pubblicata sulla G.U. n. 27 del 22/06/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);