Legge regionale n. 10 del 18 febbraio 2010  ( Versione vigente )
"Servizi domiciliari per persone non autosufficienti".
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l'aggravamento delle loro patologie, opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) 
realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità;
b) 
supporta in particolare coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non autosufficienti facenti parte continuativamente del proprio nucleo familiare anagrafico;
c) 
valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare;
d) 
garantisce la qualità dei servizi prestati e la professionalità degli operatori;
e) 
rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Sono definite "non autosufficienti", ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.
2. 
Si definisce "assistente familiare" la persona professionalmente formata in base all'articolo 6, diversa da altre figure professionali già riconosciute e dai componenti del nucleo familiare dell'assistito, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia.
3. 
Sono definite "prestazioni domiciliari":
a) 
le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
b) 
le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
1) 
prestazioni professionali;
2) 
prestazioni di assistenza familiare;
3) 
servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
4) 
affidamento diurno;
5) 
telesoccorso;
6) 
fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.
Art. 3. 
(Interventi)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e attuati interventi di:
a) 
erogazione delle prestazioni domiciliari;
b) 
formazione della figura professionale dell'assistente familiare;
c) 
promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel campo dell'assistenza domiciliare;
d) 
informazione, assistenza, supporto e consulenza alle famiglie e alle persone interessate.
Art. 4. 
(Valutazione della condizione di non autosufficienza)
1. 
La condizione di non autosufficienza è accertata dalle apposite unità di valutazione competenti per il territorio attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona.
2. 
La Giunta regionale approva con propria deliberazione e in coerenza con la normativa nazionale:
a) 
gli indicatori di valutazione uniformi valevoli su tutto il territorio regionale, comprendenti gli aspetti sociali e sanitari;
b) 
i massimali di spesa destinabili a ciascuna persona in relazione alla valutazione di gravità;
c) 
i tempi massimi per la valutazione dei casi sottoposti e per l'eventuale revisione del livello di non autosufficienza.
Art. 5. 
(Modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari)
1. 
Le prestazioni domiciliari di cui all'articolo 2, comma 3 sono assicurate attraverso:
a) 
servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
b) 
contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
c) 
contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
d) 
contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.
2. 
Sulla base delle preferenze di scelta espresse dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari, le aziende sanitarie e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali congiuntamente definiscono l'articolazione delle prestazioni nell'ambito di un Piano di Assistenza Individuale (PAI), da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. 
Qualora il PAI non sia adottato nei termini di cui al comma 2 sono comunque assicurati primi interventi di cura.
4. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari nonchè le procedure di accreditamento.
Art. 6. 
(Formazione)
1. 
La Regione, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, promuove o sostiene con contributi, nel rispetto delle competenze istituzionali delle province, corsi di formazione di assistenza familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestato. Tali corsi sono realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati.
2. 
La Giunta regionale, nell'ambito del sistema della formazione professionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1, individua la tipologia di certificazione dei corsi di formazione, le aree disciplinari essenziali dei corsi, la loro durata minima, nonché i requisiti e le modalità di accesso ai corsi.
3. 
I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione devono:
a) 
essere maggiorenni;
b) 
nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
c) 
avere sufficiente conoscenza della lingua italiana;
d) 
non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti.
Art. 7. 
(Incontro domanda - offerta)
1. 
Le province, ai fini di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendono disponibili, attraverso i centri per l'impiego e il coinvolgimento degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, dei soggetti del terzo settore e delle organizzazioni pubbliche e private operanti in tale ambito, gli elenchi delle persone disponibili all'assistenza familiare, con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 6, comma 1.
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta e aggiornamento degli elenchi, le modalità di pubblicizzazione degli stessi, l'articolazione e la denominazione delle prestazioni offerte nonché i relativi criteri tariffari.
Art. 8. 
(Iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti)
1. 
La Regione promuove iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti che utilizzano gli interventi previsti dalla presente legge.
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce modalità e contenuti delle iniziative di cui al comma 1.
Art. 9. 
(Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini)
1. 
La quota sanitaria è a carico del servizio sanitario regionale.
2. 
La quota assistenziale è definita in conformità con le normative nazionali e con gli accordi applicativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) siglati a livello regionale. La Giunta regionale delibera i criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei seguenti principi:
a) 
considerazione del reddito e del patrimonio del solo beneficiario;
b) 
definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa del beneficiario.
Art. 10. 
(Garante personale )
1. 
Fatta salva la normativa in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali e l'azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo amministratore di sostegno, nominare un Garante personale, con il compito di rappresentare il cittadino nel rapporto con i servizi sanitari e sociali e nella definizione e nell'attuazione del PAI.
2. 
La Giunta regionale delibera le procedure per la nomina e la revoca del Garante personale.
Art. 11. 
(Monitoraggio e valutazione degli interventi )
1. 
La Giunta regionale, con periodicità triennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 12.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB19021 e allo stanziamento annuo pari a 80.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto nell'UPB DB20091 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010
Mercedes Bresso