Legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010  ( Versione vigente )
"Legge finanziaria per l'anno 2011".
(B.U. 29 dicembre 2010, 1° suppl. al n. 51)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2. 
(Requisiti per l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle contabilità speciali)
1. 
In applicazione dei commi 4 e 9, dell' articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità), nelle contabilità speciali sono incluse le somme accertate in entrata e impegnate in uscita per un importo equivalente a quello del relativo accertamento, con destinazione vincolata all'entrata, per le quali non è previsto alcun tipo di istruttoria, né la definizione di criteri di allocazione e riparto.
2. 
Le entrate derivanti da contabilità speciali sono accertate al momento dell'incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.
3. 
Le contabilità speciali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.
4. 
A fine esercizio, le contabilità speciali producono normalmente un risultato algebrico nullo, fatta salva la possibilità di un avanzo con fondi vincolati, connesso a depositi cauzionali.
Art. 3. 
(Indebitamento regionale)
1. 
L'autorizzazione alla contrazione di mutui definita dall' articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) e dall' articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) nell'importo complessivo di 722.158.768,29 euro è utilizzabile per la copertura del disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni 2002, 2003 e 2004, nel limite di 392.158.767,26 euro ed al fine di ristabilire un corretto equilibrio economico.
2. 
L'allegato A di cui all' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2010, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009) viene così modificato:
a) 
l'accertamento di competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 55635 (Provento dei mutui a pareggio del bilancio) viene ridotto per un importo di 170.000.000,00 euro;
b) 
vengono accertati 170.000.000,00 euro sulla competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 56335 (Provento da mutui a pareggio del bilancio derivanti da mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti).
Art. 4. 
(Misure di razionalizzazione della spesa del personale)
1. 
Nell' ambito delle misure di contenimento delle spese di personale, la Regione adotta un programma pluriennale di razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative, di limitazione delle forme di lavoro flessibile, con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, e di definizione di un limite alle risorse per il trattamento accessorio, fissando l'entità delle stesse, per l'anno 2010, in 42.890.000,00 euro per le risorse decentrate e in 10.615.609,51 euro per le risorse del fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
Art. 5.[1] 
(Prestazioni straordinarie)
1. 
Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per fare fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:
a) 
alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
b) 
agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c) 
alle attività relative all'evento Italia 150;
d) 
alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2. 
La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
Art. 6. 
(Assegnazioni per situazioni di emergenza e di crisi)
1. 
Le amministrazioni provinciali sono autorizzate ad utilizzare le assegnazioni di fondi regionali relativi all'anno 2010 per fronteggiare situazioni di emergenza e di crisi, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Art. 7. 
(Programmi di cooperazione transfrontaliera)
1. 
Ai fini di un migliore utilizzo dei fondi trasferiti dall'Unione Europea, dallo Stato e da altre regioni, la Giunta regionale é autorizzata ad apportare, con proprio atto, le necessarie modifiche al bilancio di previsione per l'anno 2011 e al bilancio pluriennale per il periodo 2011-2013, con l'obiettivo di garantire:
a) 
una gestione delle entrate unificata per singolo programma;
b) 
una gestione delle spese che consenta un più rapido utilizzo delle risorse e la relativa quantificazione utilizzata dalla Regione per la realizzazione di tali progetti.
Art. 8. 
(Contenimento della spesa regionale)
1. 
A seguito del rafforzamento delle limitazioni già in vigore per le nuove assunzioni previste dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami, per l'accesso alla dirigenza e alle categorie, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate, in via prioritaria, oltre le rispettive scadenze.
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 9. 
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario)
1. 
La Regione stanzia per il periodo 2012-2016, risorse pari a 252 milioni di euro per l'anno 2012, 255 milioni di euro per l'anno 2013, 260 milioni di euro per l'anno 2014, 264 milioni di euro per l'anno 2015 e 269 milioni di euro per l'anno 2016 per la copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, per il biennio 2012-2013, si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003 .
Art. 10. 
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. 
La Regione stanzia per il periodo 2012-2016, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), pari a 357 milioni di euro per l'anno 2012, 341 milioni di euro per l'anno 2013, 341 milioni di euro per l'anno 2014, 341 milioni di euro per l'anno 2015 e 341 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di finanziare oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall' articolo 9 della l.r. 1/2000 .
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, per il biennio 2012-2013, si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003 .
Art. 11. 
(Contributo ai comuni per il funzionamento dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione)
1. 
Al fine di garantire il regolare proseguimento delle attività dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione, la Regione contribuisce al rimborso delle spese sostenute dai comuni per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio a partire dall'anno 2010, con un finanziamento di 120.000,00 euro annui per il periodo 2010-2013.
2. 
Per il 2011 si fa fronte agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 240.000,00 euro, con le risorse finanziarie stanziate nell'ambito dell'UPB DB12041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.
3. 
Per gli anni successivi si fa fronte agli oneri di cui al comma 1 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003 .
4. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e modalità per l'attribuzione delle risorse previste per il funzionamento dell'Osservatorio.
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 12. 
(Disposizioni in materia di opere e lavori pubblici)
1. 
In attuazione degli articoli 10 e 12 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) la Regione finanzia la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali di spesa con contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo e con un limite di anni venticinque.
2. 
I criteri per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare.
3. 
La Regione stanzia nel proprio bilancio pluriennale la somma di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2012. Tale stanziamento, nel limite dell'utilizzo, definisce l'ammontare degli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria per gli anni successivi fino al loro esaurimento.
4. 
La necessaria copertura finanziaria è garantita da prelievi di pari ammontare dagli stanziamenti di cui alla UPB DB09011 del bilancio pluriennale 2011-2013.
Capo IV. 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 13. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società ''Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni ''), è sostituito dal seguente: "
2.
È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per il triennio 2011-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Agli oneri si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11041 del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.
".
Art. 14. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è sostituito dal seguente: "
3.
La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.
".
Art. 15. 
1. 
L' articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) come sostituito dall' articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è sostituito dal seguente: "
Art. 21.
(Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali)
1.
La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.
2.
Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 5.000,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l'operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i 500.000,00 euro, la Regione provvede, direttamente o tramite una o più aziende sanitarie regionali delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l'impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.
3.
Alla Giunta regionale è demandato il compito, sentita la commissione consiliare competente, di individuare:
i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;
l'ammontare del fondo speciale;
la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola azienda sanitaria regionale da destinarsi al finanziamento del fondo.
4.
Per assicurare la copertura finanziaria del fondo speciale le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle aziende sanitarie regionali incaricate della gestione medesima, le quote di cui al comma 3 lettera c).
5.
Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più Aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziate sull'UPB DB20091.
".
Art. 16. 
1. 
La lettera c), del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituita dalla seguente: "
c)
i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate.
".
Art. 17. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente: "
2.
Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente: "
3.
La quota del canone dovuta alla Regione ai sensi del comma 2 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni stipulate tra i comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.
".
Art. 18. 
1. 
Gli importi di cui all'allegato B della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) sono così modificati:
[2]
a) 
per l'esercizio finanziario 2011: 1.650.000,00 euro;
b) 
per l'esercizio finanziario 2012: 3.210.009,00 euro;
c) 
per l'esercizio finanziario 2013: 4.000.000,00 euro;
d) 
per l'esercizio finanziario 2014: 1.850.000,00 euro.
2. 
L' articolo 23 della l.r. 12/2008 , come da ultimo modificato dall' articolo 12 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 è sostituito dal seguente: "
Art. 23.
(Programmi di sperimentazione gestionale)
1.
I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell' articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a sei anni, previa ridefinizione dei programmi in conformità alle previsioni di cui agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale ed ai vincoli di finanza pubblica derivanti dagli impegni assunti dalla Regione.
".
Art. 19. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)
1.
Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:
a)
erogazione di contributi a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali nelle seguenti modalità:
contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;
contributi in conto capitale, fino al 20 per cento degli investimenti;
b)
erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;
c)
contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
d)
riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009.
2.
Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
3.
I contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 35.000,00 euro l'anno.
".
Art. 20. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) è sostituito dal seguente: "
2.
Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione degli anni 2007, 2008 e 2009.
".
Art. 21. 
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è aggiunto il seguente: "
7 bis.
Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, che abbia visto accolta in modo definitivo la propria domanda di esonero in seguito a procedure di bando già espletate e che sia interessato dall'applicazione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) del d.l. 78/2010 , convertito con modificazioni dalla l. 122/2010 , viene corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento anche per il periodo di esonero supplementare risultante dall'applicazione della predetta disposizione.
".
Art. 22. 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) è così sostituito: "
Art. 9.
(Integrazione copertura della spesa sanitaria)
1.
Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) ed in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), la Regione prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012.
2.
La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 150 milioni e 100 milioni di euro.
3.
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con la l.r. 15/2010 iscritto nell'ambito dell'UPB DB20091, per il biennio 2011-2012 attraverso la destinazione di una corrispondente quota parte delle proprie entrate correnti tributarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB0902.
4.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) vengono confermate per il biennio 2011-2012.
".
Art. 23. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2010
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera


Note: