Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010  ( Versione vigente )
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".
(B.U. 21 ottobre 2010, n. 42)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione)
1. 
Il Bollettino Ufficiale telematico è lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi ai sensi dell' articolo 61 dello Statuto regionale , e di tutti gli atti della Regione.
2. 
Il Bollettino Ufficiale telematico è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.
Art. 2. 
(Ordinamento)
1. 
Il Bollettino Ufficiale telematico costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).
2. 
La pubblicazione del Bollettino Ufficiale telematico è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino Ufficiale.
3. 
Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato con cadenza almeno settimanale, e comunque quando sia necessario per esigenze di celerità informativa.
Art. 3. 
(Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte)
1. 
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. 
La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul Bollettino Ufficiale telematico costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dall' articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 1, comma 7, del regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 ).
3. 
La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
[1]
4. 
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico degli atti amministrativi della Regione Piemonte ha efficacia dichiarativa in conformità a quanto stabilito dall' articolo 29 della l.r. 7/2005 , fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico dei propri atti amministrativi.
Art. 4. 
(Manuale di gestione del procedimento di pubblicazione)
1. 
Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del Bollettino Ufficiale telematico della Regione, sono stabilite con apposito manuale di gestione, approvato con provvedimento amministrativo assunto d'intesa dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. 
Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina:
a) 
tempi e modalità del procedimento di pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;
b) 
l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del Bollettino in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomatica del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005 ;
c) 
le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;
d) 
le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità ed integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;
e) 
le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del Bollettino per la pubblicazione;
f) 
le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;
g) 
le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico;
h) 
le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul Bollettino, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal d. lgs.196/2003 .
Art. 5. 
(Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico)
1. 
Tutti gli atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale sono catalogati in un apposito indice per materia, le cui voci rispecchiano le voci del titolario generale di classificazione dei documenti della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui all'articolo 6, comma 1. All'interno della singola materia gli atti sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti.
2. 
Ogni atto pubblicato sul Bollettino è stampabile autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il Bollettino è diffuso.
3. 
Nel Bollettino Ufficiale telematico sono pubblicati i seguenti atti:
a) 
leggi e regolamenti regionali;
b) 
decreti del Presidente della Giunta regionale;
c) 
decreti del Presidente del Consiglio regionale;
d) 
deliberazioni della Giunta regionale;
e) 
deliberazioni del Consiglio regionale;
f) 
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
g) 
deliberazioni delle conferenze dei servizi;
h) 
determinazioni dirigenziali;
i) 
circolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori;
j) 
comunicati del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e delle Direzioni della Giunta;
k) 
comunicati del Presidente del Consiglio, degli Organismi e delle Direzioni consiliari;
l) 
concorsi della Regione e degli altri enti pubblici;
m) 
appalti della Regione e degli altri enti pubblici;
n) 
annunci legali della Regione e degli altri enti pubblici;
o) 
accordi di programma della Regione e di altri enti pubblici;
p) 
comunicazioni di avvio del procedimento della Regione o di altri enti pubblici;
q) 
comunicazioni ai sensi degli articoli 59 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 );
r) 
avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente;
s) 
leggi dello Stato delle quali si renda necessaria la pubblicazione;
t) 
sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;
u) 
ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla protezione civile;
v) 
atti contenenti i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni, a norma dell' articolo 5 della l.r. 7/2005 ;
w) 
comunicazioni di avvio del procedimento, ricorrendo i presupposti di cui all' articolo 14, comma 2 della l.r. 7/2005 ;
x) 
ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.
4. 
Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione su questo strumento di informazione istituzionale è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se provenienti da privati.
5. 
La pubblicazione degli atti degli enti pubblici o dei soggetti che legittimamente la richiedono, è effettuata senza oneri per i richiedenti.
Art. 6. 
(Diffusione del Bollettino Ufficiale telematico)
1. 
Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione è strutturato in modo da permettere al lettore di stampare dal sito i singoli provvedimenti di interesse, i quali, salvo esigenze di tutela della riservatezza, sono generalmente pubblicati in forma integrale.
2. 
La consultazione del Bollettino Ufficiale telematico è gratuita ed è garantita presso gli uffici relazione con il pubblico (URP) della Regione, e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi.
3. 
I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere, alla struttura di cui all'articolo 2, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Art. 7. 
(Servizio telematico di informazione automatica)
1. 
Ogni cittadino ha il diritto di chiedere alla redazione del Bollettino Ufficiale l'invio automatico, presso una casella di posta elettronica previamente indicata, degli atti pubblicati in corrispondenza a una determinata materia dell'indice sistematico.
2. 
Condizioni e termini del servizio di cui al comma 1 sono definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4.
Art. 8. 
(Leggi e regolamenti regionali)
1. 
Le leggi regionali sono pubblicate entro dieci giorni dalla data di promulgazione, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto .
2. 
I regolamenti regionali sono pubblicati, contestualmente al decreto e alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione, entro dieci giorni dalla data di emanazione.
3. 
I regolamenti consiliari sono pubblicati entro dieci giorni dalla data di emanazione.
Art. 9. 
(Valore del testo pubblicato degli atti normativi)
1. 
Il testo delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale telematico si presume conforme all'originale e costituisce testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.
2. 
Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Piemonte conservata presso la Presidenza della Giunta.
Art. 10. 
(Decreti del Presidente e deliberazioni della Giunta regionale)
1. 
I decreti del Presidente della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro dieci giorni dalla loro emanazione.
2. 
Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro consegna alla redazione del Bollettino.
Art. 11. 
(Decreti del Presidente e deliberazioni degli organi collegiali del Consiglio regionale)
1. 
Le deliberazioni del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza nonché i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.
2. 
Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano alla Direzione del Bollettino le parti dell'atto da non pubblicare, motivando la deroga al principio di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 12. 
(Pubblicazioni prescritte a fini di trasparenza amministrativa)
1. 
La pubblicazione di tutti i documenti la cui diffusione per il tramite del Bollettino Ufficiale è resa obbligatoria da disposizioni di legge o di regolamento nazionali o regionali per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, è effettuata in armonia con le norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili in tali documenti eventualmente contenuti.
2. 
(...)
[2]
3. 
(...)
[3]
4. 
(...)
[4]
Art. 13. 
(Abrogazioni)
1. 
A far data dal 1° febbraio 2011, il regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8 /R (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) è abrogato.
Art. 14. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il 1. febbraio 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 ottobre 2010
Roberto Cota

Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2016.

[2] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2016.

[3] Il comma 3 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2016.

[4] Il comma 4 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2016.