"Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
(B.U. 16 settembre 2010, n. 37)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all'
articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
)
1.
La
lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è sostituita dalla seguente: "
tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze; ".
a)
Art. 2.
(Urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47, comma 2, dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 settembre 2010
Roberto Cota