La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "o al di sotto dei trentacinque anni" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 5 del 2012.
[2] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16 del 2016.
[3] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 32 del 2023. Il comma 1 dell'art. 62 della l.r. 32/2023 dispone che fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 10 della stessa l.r. 32/2023, continuano ad applicarsi le norme previgenti.