La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 del 2010.
[2] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[3] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[4] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 8/06/2011 pubblicata sulla G.U. n. 27 del 22/06/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);