Legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010  ( Versione vigente )
"Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte".
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 dello Statuto disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
La Regione si propone in particolare di:
a) 
programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;
b) 
attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza;
c) 
favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;
d) 
promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;
e) 
promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;
f) 
contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:
a) 
patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;
b) 
escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
c) 
progressione su ferrata: attività ludica, che consiste nel seguire un percorso tracciato su una parete rocciosa e attrezzato con cavi, gradini ed altri elementi destinati a permettere la progressione della scalata in sicurezza;
d) 
arrampicata su roccia: attività che prevede la scalata di formazioni rocciose effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio di mezzi artificiali;
e) 
sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;
f) 
viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;
g) 
sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;
h) 
via ferrata: tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;
i) 
sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;
j) 
itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;
k) 
itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;
l) 
percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche.
Art. 4. 
(Pianificazione)
1. 
La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.
2. 
La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escusionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all' articolo 3 dello Statuto .
3. 
La Regione, per la predisposizione e per l'aggiornamento della pianificazione, realizza un sistema informativo del patrimonio escursionistico regionale.
Art. 5. 
(Livelli della pianificazione)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 4, il territorio regionale è articolato, per ciascuna provincia, in aree omogenee definite settori. L'individuazione dei settori e degli enti competenti alla gestione tecnica degli stessi è effettuata dalle province nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18.
2. 
Nell'ambito territoriale di ciascun settore è individuata la rete locale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete locale.
3. 
La rete provinciale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete provinciale, è formata dall'insieme delle reti locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna provincia. Il complesso delle reti provinciali costituisce la rete regionale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete regionale.
Art. 6. 
(Rete regionale)
1. 
L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella rete regionale è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto.
2. 
I percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata ricompresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico.
3. 
Nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'articolo 18 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.
4. 
In relazione alla rete regionale non trova applicazione la deroga di cui all' articolo 11, comma 3 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 .
5. 
La Giunta regionale individua, con il regolamento attuativo di cui all'articolo 18, gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale, nonché per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7.
Art. 7. 
(Catasto regionale del patrimonio escursionistico)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste il catasto regionale del patrimonio escursionistico, che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.
2. 
Le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18. Le risorse finanziarie per la gestione del catasto regionale sono definite nell'ambito del piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13.
Art. 8. 
(Consulta regionale per il patrimonio escursionistico)
1. 
Presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.
2. 
La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) 
l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) 
gli Assessori provinciali competenti in materia di montagna e turismo, o loro delegati;
d) 
un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Associazione regionale del Piemonte;
e) 
un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), Delegazione regionale piemontese;
f) 
il Presidente del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte o un suo delegato;
g) 
il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o un suo delegato;
h) 
il Presidente del Soccorso alpino regionale o un suo delegato.
3. 
La Consulta regionale:
a) 
è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;
b) 
esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13;
c) 
propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della rete regionale;
d) 
promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale;
e) 
coordina l'attività delle Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 9.
4. 
La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura. La Giunta regionale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 2.
Art. 9. 
(Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico)
1. 
Le Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico, di seguito denominate Consulte provinciali, sono istituite presso ciascun assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta provinciale.
2. 
La Consulta provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
a) 
l'Assessore provinciale competente in materia di turismo o montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) 
tre rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di turismo, montagna e foreste;
c) 
tre rappresentanti dei soggetti gestori di cui all'articolo 10;
d) 
un rappresentante del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte;
e) 
un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine;
f) 
un rappresentante del Soccorso alpino regionale.
3. 
La Consulta provinciale:
a) 
esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'articolo 12;
b) 
è la sede di confronto per l'individuazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, anche di valenza interprovinciale, da inserire nelle reti locali e nella complessiva rete provinciale da proporre alla Giunta provinciale;
c) 
promuove l'aggiornamento e la revisione della rete provinciale.
4. 
La Consulta provinciale resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale. La Giunta provinciale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei rispettivi componenti.
Art. 10. 
(Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori)
1. 
I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le province, le comunità montane, le comunità collinari, le unioni di comuni ed i comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette.
2. 
I soggetti di cui al comma 1:
a) 
individuano, in accordo con i comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 18, le diverse modalità di fruizione della rete locale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;
b) 
definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità e di valorizzazione della rete locale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni, da proporre nell'ambito delle Consulte provinciali ai fini della predisposizione del piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'articolo 12;
c) 
realizzano, direttamente o per il tramite della forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete provinciale.
Art. 11. 
(Vie ferrate e siti di arrampicata)
1. 
La progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono di competenza dei comuni territorialmente interessati, sentita la Consulta provinciale.
2. 
Nell'esercizio delle competenze previste al comma 1, i comuni si avvalgono dell'apporto professionale di soggetti abilitati in base alla legislazione vigente.
3. 
I comuni, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18, definiscono, con proprio regolamento, le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.
4. 
Le dotazioni e i materiali utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture per le vie ferrate e i siti di arrampicata sono certificati in base alla normativa vigente.
Art. 12. 
(Piano degli interventi sulla rete provinciale)
1. 
Il piano degli interventi sulla rete provinciale definisce le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, ed individua, in particolare, gli interventi di ripristino, di miglioramento della percorribilità e di manutenzione della segnaletica da realizzare nel periodo di validità, con le rispettive priorità e la stima dei relativi costi.
2. 
Il piano degli interventi sulla rete provinciale ha validità biennale, è approvato dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale, ed è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
Art. 13. 
(Piano biennale degli interventi sulla rete regionale)
1. 
Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.
2. 
Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale.
3. 
Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso.
4. 
Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente commissione consiliare.
5. 
Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), l'approvazione del piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.
Art. 14. 
(Valorizzazione delle attività escursionistiche)
1. 
La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale.
2. 
I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'articolo 18.
Art. 15. 
(Segnaletica)
1. 
Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 18, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. 
La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.
3. 
I comuni nei cui territori è presente una via ferrata o un sito di arrampicata provvedono all'installazione ed all'adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta Regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.
Art. 16. 
(Divieti)
1. 
È fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
2. 
Ove le esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale.
3. 
La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal d.lgs. 285/1992 , nelle misure dallo stesso determinate.
4. 
I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.
5. 
I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".
Art. 17. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi.
2. 
Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.
3. 
Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.
4. 
Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 16 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
Art. 18. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale approva il regolamento attuativo della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentito il parere della competente commissione consiliare.
Art. 19. 
(Obblighi di relazione al Consiglio)
1. 
La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente commissione consiliare una relazione che descrive:
a) 
le attività attuate ai sensi degli articoli 7, 8, 9;
b) 
l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati sia in riferimento al piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13 sia ai sensi dell'articolo 14.
2. 
La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.
Art. 20. 
(Norma finale)
1. 
In fase di prima applicazione della legge, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 18, le province provvedono agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e all'articolo 10, d'intesa con gli enti di gestione delle aree protette, le comunità montane, le comunità collinari e i comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club alpino italiano, con il Collegio regionale delle guide alpine e sentiti gli altri enti e associazioni interessati.
2. 
Le province trasmettono la rete provinciale alla Regione per l'inserimento nel catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7 e la definizione della rete regionale.
Art. 21. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri pari a 1.200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 e agli oneri pari a 800.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010
Mercedes Bresso