Legge regionale n. 11 del 18 febbraio 2010  ( Versione vigente )
"Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali".
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte definisce e promuove la terapia assistita con animali (TAA), l'attività assistita con animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.
[1]
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.
2. 
Si definisce attività assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.
[2]
2 bis. 
Si definisce educazione assistita con gli animali (EAA) ogni intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà.
[3]
Art. 3. 
(Ambiti applicativi)
1. 
La TAA , l'AAA e l'EAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.
[4]
Art. 4. 
(Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro)
1. 
La TAA, l'AAA e l'EAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
[5]
2. 
I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all'articolo 7.
3. 
Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.
Art. 5. 
(Formazione degli operatori di equipe)
1. 
La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 4.
2. 
I corsi di formazione sono in particolare finalizzati:
a) 
a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;
b) 
ad approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;
c) 
ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.
Art. 6. 
(Animali coinvolti nella terapia assistita con animali e nell'attività assistita con animali)
1. 
Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di TAA, di AAA e di EAA devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati se l'attività lo richiede. Le attività suddette devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale.
[6]
Art. 7.[7] 
(Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali)
1. 
E' costituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistita con animali.
2. 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) 
un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
b) 
un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
c) 
un medico di direzione sanitaria di presidio ospedaliero;
d) 
un medico responsabile di distretto;
e) 
uno psicologo o psicoterapeuta;
f) 
un medico veterinario ASL con competenza in pet therapy;
g) 
un rappresentante degli enti con comprovata esperienza in attività e terapie assistite con animali presso strutture sanitarie e socio assistenziali.
3. 
I componenti della Commissione durano in carica l'intera legislatura.
Art. 8. 
(Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali)
1. 
La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:
a) 
esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;
b) 
valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;
c) 
verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonchè il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;
d) 
propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;
e) 
svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL.
2. 
La Commissione si avvale in via occasionale o permanente, a titolo gratuito, di figure professionali sanitarie e non, quali a titolo esemplificativo: medico psichiatra, neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, educatore professionale, terapista della riabilitazione, addestratore specializzato in interventi assistiti con animali, con esperienza in terapie e attività assistite con animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.
[8]
3. 
Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
3 bis. 
La Commissione si riunisce non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
[9]
3 ter. 
Di ogni seduta della Commissione è redatto un processo verbale che viene depositato e conservato agli atti presso gli uffici dell'assessorato competente.
[10]
3 quater. 
La Commissione predispone annualmente una relazione sulla propria attività e la trasmette alla commissione consiliare competente.
[11]
Art. 9. 
(Norme di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua:
[12]
a) 
le modalità operative della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali nell'espletamento delle proprie funzioni;
b) 
le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali;
c) 
i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto;
d) 
i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione.
Art. 10. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010
Mercedes Bresso

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "e l'attività assistita con animali (AAA)" sono state sostituite dalle parole ", l'attività assistita con animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA)," ad opera del comma 1 dell'articolo 125 della legge regionale 19 del 2018.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "ed educativo" sono state sostituite dalle parole "e di socializzazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 126 della legge regionale 19 del 2018.

[3] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 126 della legge regionale 19 del 2018.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "e l'AAA" sono state sostituite dalle parole ", l'AAA e l'EAA" ad opera del comma 1 dell'articolo 127 della legge regionale 19 del 2018.

[5] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "e l'AAA" sono state sostituite dalle parole ", l'AAA e l'EAA" ad opera del comma 1 dell'articolo 128 della legge regionale 19 del 2018.

[6] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "di TAA e di AAA" sono state sostituite dalle parole "di TAA, di AAA e di EAA" ad opera del comma 1 dell'articolo 129 della legge regionale 19 del 2018; Nel comma 1 dell'articolo 6, inoltre, le parole "di TAA e AAA" sono state sostituite dalle parole "suddette" ad opera del comma 2 dell'articolo 129 della legge regionale 19 del 2018.

[7] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 19 del 2018.

[8] Il comma 2 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 19 del 2018.

[9] Il comma 3 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 131 della legge regionale 19 del 2018.

[10] Il comma 3 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 131 della legge regionale 19 del 2018.

[11] Il comma 3 quater dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 131 della legge regionale 19 del 2018.

[12] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 19 del 2018.