Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2010  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)".
(B.U. 15 gennaio 2010, 3° suppl. al n. 2)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifica della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973 . Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)
1. 
Dopo l' articolo 34 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973 , è aggiunto il seguente articolo: "
Art. 34 bis.
(Deroghe di termini per cause di forza maggiore)
1.
Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente.
".
Art. 2. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione la disposizione di cui all' articolo 34 bis della l.r. 4/1973 , come inserito dall'articolo 1, si applica anche ai procedimenti referendari già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 2010
Mercedes Bresso