La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 122 del 22/03/2010 pubblicata sulla G.U. n. 13 del 31/03/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione).
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 122 del 22/03/2010 pubblicata sulla G.U. n. 13 del 31/03/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione).
[3] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 16 del 2017.