La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.
[2] Il comma 3 ter dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.
[3] Il comma 3 quater dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.
[4] Il comma 3 quinquies dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.
[5] Il comma 3 sexies dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.