Legge regionale n. 34 del 24 dicembre 2009  ( Versione vigente )
"Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico. Fondo speciale di garanzia".
(B.U. 28 dicembre 2009, 1° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione, è istituito un "fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico".
2. 
Il fondo persegue l'obiettivo di favorire senza oneri a carico dei lavoratori la concessione da parte delle banche aderenti di anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi.
3. 
Alle banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del fondo speciale di garanzia regionale.
3 bis. 
Finpiemonte s.p.a. è autorizzata ad acquisire dalle banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
[1]
3 ter. 
Per le finalità di cui al comma 3 bis Finpiemonte s.p.a. provvede a concludere con le banche interessate intese che comprendano anche un impegno di cooperazione delle banche nelle eventuali azioni di recupero.
[2]
3 quater. 
La Giunta regionale, con successivo provvedimento, stabilisce le modalità attuative dell'intervento di Finpiemonte s.p.a.. In particolare, individua tempi e modalità per le richieste di rimborso dei finanziamenti precisando altresì eventuali criteri e circostanze tassative, relative alle condizioni economiche dei beneficiari dei finanziamenti e della loro famiglia, la cui sussistenza può abilitare Finpiemonte s.p.a. a rinunciare, in tutto o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento.
[3]
3 quinquies. 
Per l'acquisto dei crediti per finanziamenti e per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo è istituito il Fondo Acquisizione Crediti con le risorse del Fondo speciale di garanzia di cui al comma 1.
[4]
3 sexies. 
Eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento di cui al comma 3 quater, restano a carico esclusivo del predetto Fondo Acquisizione Crediti di cui al comma 3 quinquies.
[5]
Art. 2. 
(Accesso all'anticipazione e soggetti beneficiari)
1. 
Le banche, su richiesta del lavoratore, concederanno prestiti individuali, previa valutazione di merito del credito del richiedente, nei limiti e con le modalità individuate da un successivo regolamento e comunque per un ammontare massimo di euro 2.500,00.
2. 
Potranno accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Piemonte che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo al momento di approvazione della presente legge, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi.
3. 
Il dispositivo di cui al comma 2 si applica per i lavoratori che, nel periodo, non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore.
4. 
Le situazioni di crisi per le quali è possibile l'accesso ai benefici della presente legge devono essere riferite ad aziende o unità locali delle stesse ubicate nel territorio regionale piemontese.
Art. 3. 
(Regolamento regionale)
1. 
La Giunta regionale, con successivo regolamento, individua criteri e modalità sulla base dei quali i soggetti beneficiari possono accedere al prestito bancario a fronte della garanzia regionale.
Art. 4. 
(Disposizioni Finanziarie)
1. 
Per le finalità della presente legge è istituito nella UPB DB16042, che ha la necessaria disponibilità, il fondo in oggetto con uno stanziamento iniziale pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2009.
2. 
Alla cessazione del fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia.
Art. 5. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2009
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro

Note:

[1] Il comma 3 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.

[2] Il comma 3 ter dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.

[3] Il comma 3 quater dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.

[4] Il comma 3 quinquies dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.

[5] Il comma 3 sexies dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 2012.