Legge regionale n. 32 del 16 dicembre 2009  ( Versione vigente )
"Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo".
(B.U. 24 dicembre 2009, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, unitamente alle Regioni Liguria, Valle d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.
2. 
In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e ai principi della normativa statale vigente in materia, la Regione Piemonte insieme alle Regioni di cui al comma 1, istituisce uno strumento di cooperazione a livello comunitario denominato "GECT Euroregione Alpi Mediterraneo", per facilitare la cooperazione dei suoi membri, al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
Art. 2. 
(Costituzione del GECT)
1. 
Per le finalità di cui alla presente legge la Regione Piemonte partecipa alla costituzione di un GECT, denominato "Euroregione Alpi Mediterraneo", tra i soggetti indicati all'articolo 1 attraverso la stipula di una convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. 
Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti:
a) 
promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
b) 
promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli stati e le istituzioni europee;
c) 
ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi;
d) 
adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT;
e) 
gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;
f) 
avvio di ogni altra azione finalizzata alla promozione della cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.
Art. 3. 
(Natura giuridica e sede)
1. 
Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede sociale in Francia, è disciplinato dal diritto francese, è dotato di personalità giuridica, ai sensi del regolamento (CE) 1082/2006 , di diritto pubblico, secondo quanto disciplinato dall'ordinamento francese.
2. 
Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.
Art. 4. 
(Convenzione e Statuto )
1. 
Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di uno Statuto , costituenti l'allegato A della presente legge, approvati dai membri, che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.
2. 
La Giunta regionale approva le eventuali successive modifiche della convenzione e dello Statuto , acquisito il parere della competente commissione consiliare, da formularsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere s'intende favorevole.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il funzionamento operativo del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, le Regioni costituiscono un fondo istitutivo pari a 250.000,00 euro.
2. 
La Regione contribuisce con un quota di 50.000 euro pari a un quinto del fondo istitutivo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in termini di competenza, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte nel biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6. 
(Norma finale)
1. 
La partecipazione al GECT Euroregione Alpi Mediterraneo della Regione Piemonte si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) 1082/2006 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 dicembre 2009
Mercedes Bresso