1.
Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
b)
da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
c)
la sanzione amministrativa di cui all' articolo 4, comma 2, della l. 363/2003 , a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
d)
la sanzione da 40,00 euro a 250,00 euro, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
e)
la sanzione amministrativa di cui all' articolo 7, comma 4 della l. 363/2003 , per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) relative all'obbligo di chiusura delle piste;
f)
da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
g)
la sanzione amministrativa di cui all' articolo 3, comma 3 della l. 363/2003 , per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) relative al servizio di soccorso e trasporto.
2.
In attuazione dell' articolo 18, comma 2 della l. 363/2003 , in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
b)
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
c)
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d)
da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 6;
e)
da 40,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni previste dal provvedimento deliberativo di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
f)
da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
g)
50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
h)
da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
i)
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2;
j)
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
k)
da 250,00 euro a 500,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass) di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
l)
da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
m)
la sanzione amministrativa di cui all' articolo 14 della l. 363/2003 , relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
n)
la sanzione amministrativa di cui all' articolo 8, comma 2 della l. 363/2003 , per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco per i minori di quattordici anni;
o)
da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.
6.
La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.
7.
Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera k) è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio.
8.
In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportino le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d), e) e f) è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.