Art. 35.
2.
In attuazione dell'
articolo 18, comma 2, della l. 363/2003
, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
a)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
b)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
c)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
d)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
e)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
f)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
g)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
h)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
i)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
j)
la violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 8, comma 1, della l. 363/2003
ed all'articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
k)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
l)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
m)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
n)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
o)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
p)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
q)
la violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 14 della l. 363/2003
ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
r)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
s)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
t)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
u)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
v)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.