Legge regionale n. 28 del 02 dicembre 2009  ( Versione vigente )
"Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
(B.U. 07 dicembre 2009, 2° suppl. al n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
1. 
È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. 
Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.
3. 
Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
4. 
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2. 
(Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)
1. 
Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.
2. 
La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. 
Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.
4. 
Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
5. 
Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. 
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
7. 
Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.
8. 
Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.
Art. 3.[1] 
(Trattamento economico)
1. 
Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.
[2]
2. 
Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
Art. 4. 
(Organizzazione e regolamento)
1. 
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. 
Per il funzionamento è istituito l'ufficio del Garante regionale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.
3. 
Il Garante può avvalersi:
a) 
di esperti da consultare, ove necessario, su specifici temi e problemi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
b) 
della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;
c) 
del contributo di centri di studi e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
4. 
Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.
Art. 5. 
(Funzioni)
1. 
Il Garante, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:
a) 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b) 
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
c) 
si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) 
interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) 
segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
f) 
propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g) 
può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dall' articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14 .
Art. 6. 
(Relazione annuale)
1. 
Il Garante presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
Art. 7. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Per la presente legislatura la nomina del Garante avviene entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri costitutivi dell'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stimati nel biennio 2010-2011 in 200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DB09001 del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 dicembre 2009
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro

Note:

[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 del 2016. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 1/2016 ha disposto l'entrata in vigore di questa disposizione a decorrere dal 1/02/2016.

[2] La sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 prevista dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. 8/2024 entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 2024.