Legge regionale n. 27 del 04 novembre 2009  ( Versione vigente )
"Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale".
(B.U. 12 novembre 2009, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi ed indirizzi della normativa nazionale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. 
La Regione individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. 
La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Si definisce "cane ad aggressività non controllata" il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. 
Si definisce "detentore" il proprietario del cane o chi abbia accettato di occuparsene, responsabile della sua salute e del suo benessere.
3. 
Si definisce "addestratore cinofilo", ai sensi del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili approvato con decreto del direttore generale del ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 marzo 2005, il tecnico abilitato:
a) 
ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
b) 
ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
c) 
a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
4. 
Si definisce "valutatore cinofilo", ai sensi del disciplinare di cui al comma 3, l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.
Art. 3. 
(Divieti)
1. 
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
a) 
la recisione delle corde vocali;
b) 
il taglio delle orecchie;
c) 
il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
2. 
Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.
3. 
Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.
4. 
È vietata altresì:
a) 
la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprietà in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
b) 
la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1;
c) 
l'esposizione di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
5. 
I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.
Art. 4. 
(Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina)
1. 
È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute il Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina, composto da:
a) 
il responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela della salute o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) 
due medici veterinari comportamentalisti di cui uno designato dagli ordini provinciali e uno in rappresentanza dei servizi veterinari delle ASL;
c) 
due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del Piemonte;
d) 
due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della tutela degli animali maggiormente rappresentativi in ambito regionale.
2. 
Le aziende sanitarie inviano al Comitato, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, i dati regionali relativi alle morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno è altresì trasmesso al Comitato l'estratto informatizzato dell'anagrafe canina aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. 
Il Comitato elabora i dati ricevuti e, entro il primo trimestre dell'anno successivo, invia alle aziende sanitarie e agli altri enti competenti in materia una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate nonché ad ulteriori particolari configurazioni di rischio.
Art. 5. 
(Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata)
1. 
Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.
2. 
I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento.
3. 
I comuni, in collaborazione con le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione.
4. 
Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, è rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani.
5. 
Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori debbono avvalersi di una equipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo.
6. 
Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi:
a) 
applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;
b) 
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.
7. 
Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.
8. 
Qualora il detentore dei cani ad aggressività non controllata non superi il test di cui al comma 4 o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità.
9. 
Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.
10. 
È vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:
a) 
ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del codice penale ;
b) 
a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.
Art. 6. 
(Promozione della diffusione di una corretta relazione uomo-animale)
1. 
Il Comitato di cui all'articolo 4 promuove nelle scuole di ogni ordine e grado progetti didattici che favoriscano l'instaurarsi di una corretta relazione uomo-animale, svolti da veterinari o addestratori dell'ENCI e da altre figure professionali qualificate.
2. 
Il Comitato promuove, in collaborazione con le ASL attraverso i rispettivi servizi veterinari, l'ENCI e gli altri soggetti competenti in materia, l'attivazione di corsi di formazione per il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani, rivolti a tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani, nonché campagne di informazione mirate ad accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali da compagnia.
3. 
Le ASL incentivano la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino dei veterinari pubblici.
4. 
La Regione si impegna a promuovere la stipulazione di convenzioni o altre forme di agevolazioni, anche assicurative, per facilitare l'accesso ad esercizi, locali e spazi pubblici dei cani che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 5, comma 4, in deroga ad eventuali limitazioni poste per il controllo della sicurezza.
Art. 7. 
(Vigilanza e informazione)
1. 
I servizi veterinari delle ASL concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.
2. 
La Regione in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali e gli ordini provinciali veterinari, promuove e attua programmi di informazione e di cultura volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge.
Art. 8. 
(Sanzioni)
1. 
Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.
2. 
I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.
3. 
I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro.
4. 
La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.
5. 
Le violazioni di cui al comma 3, compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni.
6. 
Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne è stato oggetto.
7. 
Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
8. 
Il cane sequestrato ai sensi dei commi 6 e 7 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.
Art. 9. 
(Disposizioni attuative)
1. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento deliberativo, emana le disposizioni attuative della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 10. 
(Spazi recintati destinati alle deiezioni)
1. 
La Regione Piemonte, ai fini dell'articolo 1 della presente legge, effettua un monitoraggio degli spazi recintati di libero accesso all'interno di giardini e parchi pubblici destinati alle deiezioni e all'espletamento delle funzioni corporali dei cani ed agisce perché aumentino sensibilmente le aree destinate a tali scopi con la massima omogeneità territoriale.
2. 
Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.
Art. 11. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011 alla spesa complessiva di 100.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.
Art. 12. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2009
Mercedes Bresso