Legge regionale n. 26 del 28 ottobre 2009  ( Versione vigente )
"Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale".
(B.U. 05 novembre 2009, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in coerenza con i principi ed i dettati dell'Unione europea, nel rispetto della legislazione nazionale e dell' articolo 5 dello Statuto , agevola le relazioni commerciali fra produttori del Sud del mondo e consumatori piemontesi, al fine di restituire dignità ai produttori sostenendone la crescita economica e sociale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione valorizza il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni del commercio equo e solidale operanti nel territorio regionale che, col sostegno dei consumatori, contribuiscono ad uno sviluppo sociale, economico e ambientale eticamente sostenibile, offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e salvaguardando i diritti dei lavoratori.
3. 
La Regione promuove le condizioni affinché con una maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale si affermi un modello di consumo socialmente responsabile.
Art. 2. 
(Definizione di commercio equo e solidale)
1. 
Per commercio equo e solidale si intende un partenariato commerciale con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo che prevede:
a) 
il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) 
l'anticipazione al produttore, qualora richiesta, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
c) 
la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro con riferimento alla salute, alla sicurezza ed alla retribuzione, senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) 
un rapporto continuativo fra produttore ed acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e delle condizioni di vita della comunità locale;
e) 
il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
f) 
la trasparenza della filiera, anche nei confronti dei terzi.
Art. 3. 
(Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'elenco regionale)
1. 
È istituito, presso l'assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato elenco regionale.
2. 
Sono iscritti nell'elenco regionale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, operano stabilmente nel territorio regionale svolgendo attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale.
3. 
I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.
4. 
I requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale, le modalità di iscrizione nell'elenco regionale ed il funzionamento dello stesso sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7.
5. 
Fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 5, l'iscrizione al Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o l'accreditamento presso la Federazione mondiale del World fair trade organization (IFAT/WFTO) è titolo per l'iscrizione nell'elenco regionale.
Art. 4. 
(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)
1. 
I prodotti del commercio equo e solidale sono:
a) 
quelli che, acquisiti in forza del partenariato di cui all'articolo 2, sono distribuiti, importati o trasformati da organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale o nel RIOCES;
b) 
quelli garantiti dalla certificazione di prodotto, mediante l'attribuzione del marchio rilasciata dalla Fair Trade Labelling Organization (FLO), attraverso i suoi affiliati nazionali.
Art. 5. 
(Tipologie di intervento per la diffusione del commercio equo e solidale)
1. 
La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie competenze:
a) 
promuove iniziative culturali e divulgative nonché azioni di sensibilizzazione mirate a diffondere il commercio equo e solidale anche sostenendo forme di coordinamento fra gli enti locali che si impegnano ad operare investimenti annuali di risorse a tale scopo finalizzati;
b) 
promuove e sostiene iniziative nel settore della cooperazione internazionale nell'ambito degli interventi attuati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e 18 novembre 1994, n. 50 (Iniziative per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri. Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia);
c) 
concede agli enti e alle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale contributi finalizzati alla ristrutturazione della sede e all'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7, comma 2;
d) 
favorisce la costituzione, da parte di Finpiemonte s.p.a. o di sue società controllate ovvero da parte di banche che perseguono una finanza etica e di solidarietà, di fondi di garanzia per linee di credito a favore di progetti avviati dalle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale e non rientranti fra quelli di cui alla lettera b);
e) 
promuove la valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
f) 
promuove presso le proprie strutture e presso le altre amministrazioni pubbliche l'utilizzo, insieme ai prodotti del territorio ed a quelli biologici, dei prodotti del commercio equo e solidale nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva, nei centri automatici di distribuzione e nei bar interni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
Art. 6. 
(Giornata regionale del commercio equo e solidale)
1. 
La Regione, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove, in collaborazione con i soggetti iscritti nell'elenco regionale, la giornata del commercio equo e solidale quale occasione di incontro fra i consumatori piemontesi e le culture del Sud del mondo interessate dall'evento.
Art. 7. 
(Provvedimenti attuativi)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i requisiti, le modalità di iscrizione e di funzionamento dell'elenco regionale.
2. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale, la Giunta regionale adotta il programma degli interventi da finanziare, specificando le modalità di attuazione degli stessi, il relativo riparto dei fondi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
3. 
Le modalità per la realizzazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) e l'eventuale reperimento delle risorse necessarie per finanziarlo costituiscono oggetto di disciplina negoziale definita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 9. 
(Relazione al Consiglio regionale)
1. 
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'entità dei contributi erogati annualmente, sulle caratteristiche dei progetti finanziati e sul loro esito realizzativo.
Art. 10. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, per il biennio 2010-2011, alla spesa complessiva annua pari a 300.000,00 euro, in termini di competenza, suddivisa in 250.000 euro per gli oneri di parte corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17031 e in 50.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito dell'UPB DB17032 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 ottobre 2009
Mercedes Bresso