Art. 4.
1.
Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione.
2.
Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
, sulla base dei seguenti principi generali:
a)
agevolare in via prioritaria il passaggio dall'analogico al digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
b)
favorire i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile, le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
c)
sostenere le tendenze all'affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
d)
incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
e)
favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
f)
sostenere la costruzione di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale;
g)
sostenere la diffusione di nuovi sistemi di ricezione digitale e tipi avanzati di decoder, incentivandone l'uso da parte del pubblico;
h)
promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d'informazione, sulle emittenti radio-televisive piemontesi e sulle testate on line;
i)
sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;
l)
promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
m)
agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;
n)
favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale;
o)
favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale.