Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2009  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali".
(B.U. 06 agosto 2009, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali)
1. 
La presentazione delle liste dei candidati di cui dall' articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a) 
liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
b) 
liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
c) 
liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 2009
Mercedes Bresso