"Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri".
(B.U. 04 giugno 2009, n. 22)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione riconosce l'importanza sociale, economica e culturale delle associazioni di comuni di stati diversi, volti a favorire la riscoperta delle radici, le relazioni umane, commerciali, culturali e turistiche.
2.
Con la presente legge la Regione promuove le iniziative degli enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi tra i comuni singoli o associati del Piemonte e le comunità istituzionali dei paesi esteri, dove forte e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente.
Art. 2.
(Interventi della Regione)
1.
La Regione sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, i comuni singoli o associati del Piemonte che svolgono gemellaggi con comuni di paesi esteri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla presente legge e dalla normativa comunitaria e nazionale.
Art. 3.
(Compiti istituzionali)
1.
I compiti istituzionali relativi all'organizzazione, accoglienza, allestimento e gestione delle cerimonie del gemellaggio ed i relativi oneri sono a carico dei comuni singoli o associati che intraprendono tali attività.
Art. 4.
(Finalità dell'erogazione dei contributi regionali)
1.
I contributi regionali sono finalizzati a:
a)
organizzazione di attività culturali connesse al gemellaggio aventi per oggetto il tema dell'emigrazione;
b)
borse di studio per studenti provenienti dai comuni gemellati esteri che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;
c)
borse di studio per docenti che partecipano a corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia e che frequentano istituzioni scolastiche e corsi di formazione professionale;
d)
organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati all'estero per i giovani residenti locali e accoglienza dei giovani provenienti dai paesi esteri gemellati;
e)
attività di interscambio tra corali, gruppi folcloristici e musicali, società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nei comuni gemellati.
2.
L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli enti locali interessati, alla tipologia del comune ed alla quantità dei soggetti interessati.
Art. 5.
(Procedure per la richiesta dei contributi regionali)
1.
La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la concessione dei contributi e le relative procedure e modalità di richiesta alla Regione da parte dei comuni singoli o associati interessati all'attività di gemellaggio.
Art. 6.
(Comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ministero competente)
1.
In ottemperanza a quanto disposto dall'
articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
) i comuni, singoli o associati, comunicano alla Regione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ministero degli affari esteri ogni iniziativa di gemellaggio intrapresa.
Art. 7.
(Gemellaggi esistenti)
1.
I comuni singoli o associati che hanno realizzato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con le comunità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2, possono accedere, secondo le procedure previste dall'articolo 5, alle provvidenze di cui alla presente legge.
Art. 8.
(Monitoraggio)
1.
La Giunta regionale presenta ogni anno alla commissione consiliare competente un monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 2009, la spesa finalizzata ad erogazioni di contributi ai comuni singoli o associati per il sostegno dei gemellaggi con comuni di paesi esteri, quantificata, in sede di prima applicazione, in 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, i cui stanziamenti sono iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
3.
Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000,00 euro annui, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 maggio 2009
Mercedes Bresso