Legge regionale n. 14 del 11 maggio 2009  ( Versione vigente )
"Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale in Piemonte".
(B.U. 14 maggio 2009, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la tutela e la valorizzazione dei luoghi che furono teatro degli attentati e degli episodi terroristici ed eversivi più significativi accaduti nel territorio piemontese, con ciò perseguendo le seguenti finalità:
a) 
ricordare le vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale della Repubblica;
b) 
costruire e rinnovare una memoria storica condivisa dai cittadini piemontesi in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana.
Art. 2. 
(Modalità di attuazione)
1. 
La Giunta regionale valorizza e tutela i luoghi oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, su motivata richiesta degli enti locali o delle associazioni ed organizzazioni interessate, sentito il parere del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana) ed informata la commissione consiliare competente.
Art. 3. 
(Tipologia degli interventi)
1. 
Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi, così come individuati ai sensi dell'articolo 2, comprendono:
a) 
l'apposizione di lapidi o targhe commemorative nei luoghi che ne sono privi;
b) 
l'eventuale sostituzione delle lapidi o targhe già esistenti, al fine di uniformare i segni commemorativi e realizzare un percorso della memoria unitario;
c) 
la sistemazione delle aree attigue alle lapidi, ove necessaria;
d) 
le azioni di conservazione e ripristino conseguenti agli interventi posti in essere.
Art. 4. 
(Contributi)
1. 
Per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 3, la Giunta regionale eroga contributi a favore:
a) 
degli enti locali;
b) 
delle associazioni, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e dell'eversione.
2. 
La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, allo stanziamento pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Nel biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 maggio 2009
Mercedes Bresso