Legge regionale n. 12 del 07 aprile 2009  ( Versione vigente )
"Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale".
(B.U. 16 aprile 2009, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla deliberazione legislativa relativa a 'Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte ' approvata in data 31 marzo 2009, la Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche, stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Art. 2. 
(Studi e attività formative)
1. 
La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, promuove d'intesa con le università degli studi del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della pubblica istruzione:
a) 
attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad un'effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;
b) 
ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.
Art. 3. 
(Informazione e attività culturali)
1. 
La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovono la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.
2. 
La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura delle suddette minoranze.
3. 
Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall'articolo 8 della deliberazione legislativa di cui all'articolo 1.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla copertura della quale si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18041 del bilancio di previsione, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2009
Mercedes Bresso