Titolo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
2.
La Regione, nel rispetto della
direttiva n. 2006/123/CE
, assicura la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale.
Titolo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Capo I.
STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 4.
1.
Dopo l'
articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserito il seguente: "
(Dichiarazione di inizio attività)
Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'
articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'
articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
".
2.
L'
articolo 7 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente: "
(Denuncia di classificazione)
La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività.
".
3.
L'
articolo 8 della l.r. 14/1995 è sostituito dal seguente: "
(Sanzioni)
Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 2 bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
".
Art. 5.
1.
Alla
legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22
(Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dell'articolo 2, le parole: "
domanda di autorizzazione all'apertura
", sono sostituite dalle seguenti: "
dichiarazione di inizio attività
";
b)
al comma 8 dell'articolo 6 le parole: "
dell'autorizzazione di esercizio
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
Art. 7.
(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1.
Alla lettera c) del comma 4, dell'articolo 83, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la parola: "autorizzazioni", è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività".
Capo II.
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 8.
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), è sostituito dal seguente: "
(Apertura delle agenzie di viaggio e turismo)
Le attività indicate all'articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste.
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia.
Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5.
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati.
".
3.
L'
articolo 8 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente: "
(Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:
conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2;
conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.
Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
In mancanza dei requisiti previsti dall'
articolo 29 del d.lgs. 206/2007 , il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell' articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.
L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività.
Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.
".
7.
L'
articolo 10 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente: "
(Sospensione e cessazione dell'attività)
L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attività medesima.
In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.
Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.
".
8.
Al
comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 15/1988 le parole: "
munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3
", sono sostituite dalle seguenti: "
senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3
".
12.
Al
comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 15/1988 , le parole: "
o non in conformità della copia inviata alla Provincia ai sensi dell'art. 12 della presente legge,
" e "
il mancato invio alla Provincia della copia del programma comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000
" sono soppresse.
Capo III.
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA
Art. 9.
4.
Il
comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco.
".
5.
Il
comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.
".
Capo IV.
PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 11.
1.
Il
comma 6 dell'articolo 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della
legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "
Ordinamento delle professione di maestro di sci
" e della
legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "
Ordinamento della professione di guida alpina
") è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'
articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ).
".
2.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 33/2001 , come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti: "
I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.
".
4.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/2001 sono inseriti i seguenti: "
La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.
In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.
".
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE E TINTOLAVANDERIA
Art. 12.
4.
L'
articolo 7 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente: "
(Dichiarazione di inizio attività)
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 , l'esercizio dell'attività' di estetista di cui alla
l. 1/1990 e di cui alla presente legge, é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'
articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'
articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.
La Giunta regionale disciplina , con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
".
5.
L'
articolo 8 della l.r. 54/1992 è sostituito dal seguente: "
(Sospensione e cessazione dell'attività)
Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabiliti dal regolamento comunale.
Se al termine del periodo previsto dal regolamento di cui al comma 1 l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.
".
7.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 54/1992 , è aggiunto, infine, il seguente: "
In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività.
".
Art. 13.
(Attività di acconciatore)
1.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 2 del d.l. 7/2007
, l'esercizio dell'attività' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'
articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990
.
2.
La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore, nonché alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
3.
Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.
4.
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
5.
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.
6.
Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale.
7.
Se al termine del periodo previsto dal regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
8.
Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.
9.
La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
(Attività di tintolavanderia)
1.
L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall' articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).
2.
Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia).
3.
I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all' articolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4.
Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.
Titolo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 14.
1.
Il
comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è sostituito dal seguente: "
La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.
".
Titolo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI
Titolo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ NAUTICHE
Titolo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Titolo VIII.
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 19.
( Accordi tra pubbliche amministrazioni)
1.
La Regione può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per rendere efficace l'esercizio delle funzioni di controllo sulle dichiarazioni di inizio attività.
Art. 20.
(Norma finale)
1.
Gli enti locali adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui ai precedenti titoli.
Art. 21.
(Disposizione transitoria)
1.
Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti titoli, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
e)
i commi 2 e 3 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5, le lettere b), c) ed e) del comma 5 e il comma 6 dell'articolo 6 e l'
articolo 12 della l.r. 54/1992
;
Titolo IX.
ENTRATA IN VIGORE
Art. 23.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 2009
Note: