La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2015.
[2] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 del 2015.
[3] La rubrica del Titolo III è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 8 del 2013.
[4] L'articolo 13 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 8 del 2013.
[5] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2013.
[6] L'articolo 17 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2015.
[7] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 2 del 2015.