La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 del 2015.
[2] La rubrica del Titolo III è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 8 del 2013.
[3] L'articolo 13 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 8 del 2013.
[4] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 del 2013.
[5] L'articolo 17 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2015.