Legge regionale n. 37 del 30 dicembre 2009  ( Versione vigente )
"Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà".
(B.U. 07 gennaio 2010, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi.
2. 
La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza dignitosa in favore:
a) 
dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale;
b) 
dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.
3. 
Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire ai genitori separati e divorziati di cui al comma 1, che sono in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.
Art. 2. 
(Azioni regionali)
1. 
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:
a) 
promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
b) 
promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1 che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.
b bis) 
nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessità di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.
[1]
Art. 3. 
(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. 
La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli Enti locali titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali, la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
2. 
I Centri di cui al comma 1 possono essere parte integrante, dei Centri per le famiglie di cui all' articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 , dei consultori familiari, oppure essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore riconosciute dalla Regione Piemonte, non aventi finalità di lucro e con comprovata esperienza nello specifico settore, che operano in stretto raccordo con la rete dei Consultori stessi.
3. 
I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare sono previsti nel numero di almeno uno per bacino territoriale di Azienda sanitaria locale e sono dotati di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.
4. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua le modalità di articolazione territoriale e di finanziamento per la gestione e la realizzazione dei centri di cui al comma 1.
Art. 4. 
(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. 
La Regione promuove e valorizza, nell'ambito dei programmi di integrazione socio sanitaria territoriale programmi di assistenza e mediazione familiare.
2. 
I programmi di cui al comma 1 prevedono:
a) 
soluzioni abitative temporanee per i genitori separati e divorziati che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge;
b) 
servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della legge 54/2006 ;
c) 
percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
3. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua:
a) 
Le modalità di finanziamento per la realizzazione dei programmi di assistenza e mediazione familiare;
b) 
I criteri e le modalità di accesso agli interventi previsti al comma 2.
Art. 5. 
(Interventi di sostegno abitativo)
1. 
La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, individua interventi specifici destinati ai genitori separati o divorziati in situazione di grave difficoltà.
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua modalità, criteri e limiti di reddito per l'accesso all'intervento di cui al comma 1, anche considerando gli eventuali benefici economici di cui all'articolo 6.
Art. 6. 
(Interventi economici a sostegno dei coniugi separati)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità per l'attribuzione di interventi economici a favore del coniuge separato in grave difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
Art. 7. 
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1. 
I finanziamenti concessi dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 8. 
(Esclusione dai benefici)
1. 
Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.
Art. 9. 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività ed i programmi attuati, nonché l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati. La relazione contiene anche informazioni da cui emerge l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dell'assegnazione delle strutture abitative.
Art. 10. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011, agli oneri quantificati complessivamente in 3 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria direzione DB19 Tit. I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 11. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2009
Mercedes Bresso

Note:

[1] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 25 del 2021.