Legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2009  ( Versione vigente )
"Modifica della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)".
(B.U. 07 gennaio 2010, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è sostituito dal seguente: "
2.
L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all' articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute.
".
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dall'anno solare 2009.
Art. 2. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2009
Mercedes Bresso