"Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".
(B.U. 17 dicembre 2009, n. 50)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1.
La Regione, in attuazione dell'
articolo 11, comma 2, dello Statuto
e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.
2.
Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 2.
(Funzioni)
1.
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a)
promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
b)
vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c)
rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d)
vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
e)
segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
f)
vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
g)
concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla
legge 23 dicembre 1975, n. 698
( Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
h)
fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
i)
concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
j)
accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;
k)
segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
l)
segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
m)
svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
n)
promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;
o)
esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
p)
collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
q)
collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'
articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103
( Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
l. 4 agosto 2006, n. 248
);
r)
promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
s)
predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2.
La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).
Art. 3.
(Tutela degli interessi diffusi)
1.
Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:
a)
segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;
b)
raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
c)
informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
d)
intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'
articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
e)
prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'
articolo 10 della l. 241/1990
.
Art. 4.
(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)
1.
Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
a)
segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b)
raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c)
promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d)
richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con
l. 176/1991
;
e)
trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
2.
Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della
l. 241/1990
e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5.
(Tutela e curatela)
1.
Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
Art. 6.
(Rapporti con il Difensore civico regionale)
1.
Il Difensore civico regionale ed il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.
2.
Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle materie di propria competenza.
Art. 7.
(Nomina, requisiti ed incompatibilità)
1.
Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a)
laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
b)
competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
c)
esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.
2.
Non sono eleggibili:
a)
i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
b)
i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
3.
Sono incompatibili con la carica di Garante:
a)
i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
b)
il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
c)
gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4.
La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
5.
La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
6.
Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.
Art. 8.
(Elezione)
1.
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2.
È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.
Art. 9.
(Durata del mandato, rinuncia e decadenza)
1.
Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2.
Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3.
Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4.
Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5.
Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 2 o si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, commi 3 e 5, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.
6.
Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 10.[1]
(Indennità)
1.
Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'
articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10
(Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 11.
(Relazioni e pubblicità)
1.
Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.
2.
La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
3.
Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta.
Art. 12.
(Sede, personale e strutture)
1.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante.
2.
Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
3.
Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale, per studi ed indagini sulla situazione minorile, dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'
articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007
.
4.
Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 13.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel biennio 2010-2011 alla spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 dicembre 2009
Mercedes Bresso
Note:
[1] La sostituzione dell'articolo 10 prevista dal comma 1 dell'art. 28 della l.r. 8/2024 entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 2024.