La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 del 2015.
[2] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.
[3] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.
[4] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[5] L'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera p) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 32 del 2023. Il comma 1 dell'art. 62 della l.r. 32/2023 dispone che fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 10 della stessa l.r. 32/2023, continuano ad applicarsi le norme previgenti.