La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 sono state aggiunte le parole " decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione." ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 4 del 2018.
[2] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "opere pubbliche " sono state aggiunte le parole ", di pubblica utilità e strategiche, " ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 26 del 2015.
[3] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 4 del 2018.
[4] La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 è stata abrogata dalla lettera a del comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 3 del 2015.
[5] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera b del comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 3 del 2015.
[6] La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 4 del 2018.
[7] Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "dei provvedimenti di alienazione" sono state aggiunte le parole "e di costituzione di diritti reali di godimento" ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 10 del 2011.
[8] La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 4 del 2018.
[9] Nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 le parole "nel caso di cui al comma 3, lettera c), la trascrizione del provvedimento di reintegrazione è richiesta decorso il termine per la sua impugnazione;" sono state aggiunte ad opera del comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 4 del 2018.
[10] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 3 del 2015.
[11] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 4 del 2018.
[12] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 4 del 2018.
[13] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 le parole "successiva alla pubblicizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c)" sono state sostituite dalle parole "non regolarizzata o non regolarizzabile" ad opera del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 3 del 2015.
[14] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 3 del 2015.
[15] Il comma 3 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 3 del 2015.
[16] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 3 del 2015.
[17] Il comma 5 bis dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2016.