La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte" sono state sostituite dalle parole "alle imprese editoriali aventi sede legale o comunque operanti in Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2017.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "le emittenti radiotelevisive locali" sono state aggiunte le parole ", ivi ricomprese le comunitarie dotate di impianti" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 30 del 2009.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale" sono state sostituite dalle parole "l'emittente la cui sede legale o la cui sede operativa principale" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2017.
[4] La lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 8 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[5] Nella lettera g) del comma 3 dell'articolo 5 le parole "due iscritti" sono state sostituite dalle parole "un iscritto" ad opera del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30 del 2009.
[6] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 255 del 7/07/2010 pubblicata sulla G.U. n. 29 del 21/07/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica);
[7] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 30 del 2009.