La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)" sono state sostituite dalle parole "di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015)" ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2023.
[2] Il comma 1 bis dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2023.