Art. 61.
(Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane)
1.
A supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell'ente, la Regione adotta misure di razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo delle risorse umane.
2.
Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale delle categorie, in servizio a tempo indeterminato, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. Il dipendente interessato, a condizione che entro l'anno solare di riferimento raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto, può presentare richiesta di esonero entro la data annualmente stabilita con provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è revocabile. È data facoltà all'amministrazione di accogliere la domanda in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
3.
Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esonero, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
4.
I dipendenti esonerati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati . In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione regionale.
5.
Fino alla data del collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del relativo trattamento economico e di tutti gli oneri versati dall'amministrazione non possono essere utilizzati per altre finalità.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non dirigente dipendente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, previa emanazione di indirizzi applicativi da parte della Giunta regionale, finalizzati all'effettiva riduzione della spesa del personale.
7.
L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale.
7 bis.
Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali ed ausiliari, che abbia visto accolta in modo definitivo la propria domanda di esonero in seguito a procedure di bando già espletate e che sia interessato dall'applicazione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) del d.l. 78/2010 , convertito con modificazioni dalla l. 122/2010 , viene corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento anche per il periodo di esonero supplementare risultante dall'applicazione della predetta disposizione.
[19]
7 ter.
Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali ed ausiliari, che abbia terminato il periodo di esonero supplementare di cui al comma 7 bis e non ha visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i cosiddetti lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del d.l. 201/2011 e del decreto interministeriale 1° giugno 2012, continua ad essere corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento, oltre al versamento dei contributi a carico delle rispettive amministrazioni. La corresponsione del suddetto trattamento economico cessa sia in caso di maturazione del diritto a pensione sia nell'ipotesi di riconoscimento dei benefici dei cosiddetti lavoratori salvaguardati.
[20]
8.
Con propri atti organizzativi l'amministrazione disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi 7, 9, 10 e 11 del
d.l. 112/2008
, convertito dalla
l. 133/2008
, in materia di trattenimento in servizio.
Art. 62.
(Trattamento economico del personale)
1.
Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per l'annualità 2009 270.000,00 euro, al lordo degli oneri riflessi, che vanno ad incrementare per 200.000,00 euro le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - comparto regioni -autonomie locali.
2.
Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB DB07051 del bilancio di pluriennale 2009-2011.
Art. 63.
(Assistenza legale degli enti strumentali della Regione)
1.
A fini di contenimento della spesa pubblica, nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l'Avvocatura regionale svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso, anche in favore degli enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali, previa approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari.