Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009  ( Versione vigente )
" Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica".
(B.U. 16 luglio 2009, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.[1] 
(...)
Capo II. 
Disposizioni di snellimento delle procedure edilizie e urbanistiche
Art. 8.[2] 
(Denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività)
1. 
Fermo restando quanto disposto dall' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) in merito alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché dal Titolo II, Capo III del d.p.r. 380/2001 in merito alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo.
[3]
2. 
Sono legittimate mediante SCIA le varianti, realizzate in corso d'opera, rispetto al progetto assentito, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. La SCIA, ove depositata prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, integra gli atti del procedimento che ha legittimato l'intervento ed esclude l'applicazione di sanzioni amministrative relative alla realizzazione delle varianti di cui al presente comma.
[4]
3. 
In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA:
a) 
gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001, e quelli disciplinati dalla l.r. 21/1998 e dalla l.r. 9/2003 ;
[5]
b) 
gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l'approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti;
c) 
gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.
4. 
La dichiarazione prevista al comma 3, lettere b) e c), è assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con DIA; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione purché il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica, nella quale sia asseverata l'esistenza delle caratteristiche sopra menzionate.
5. 
Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, provvede:
a) 
a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) 
ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo;
c) 
a comunicare l'importo del contributo di costruzione;
d) 
a notificare all'interessato le eventuali ragioni ostative che impediscono la realizzazione dell'intervento.
6. 
Entro il termine di cui al comma 5, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale ne richiede l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori è interrotto sino al ricevimento degli atti necessari. La richiesta di integrazione non può essere reiterata.
7. 
I comuni stabiliscono modalità di controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla DIA e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) 
il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro sei mesi dalla comunicazione di fine dei lavori o, in assenza di tale comunicazione, entro sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
b) 
il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.
Art. 9. 
0.1. 
All' articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), le parole ''tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione'' sono sostituite dalle seguenti: ''tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line del comune''. ".
[6]
1. 
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 " Tutela ed uso del suolo "), è sostituito dal seguente: "
1. La nomina della commissione edilizia è facoltativa.
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/1999 , le parole: "
eletti dal consiglio comunale
" sono sostituite dalle seguenti: "
nominati dal competente organo comunale
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 19/1999 , è sostituito dal seguente: "
5.
Il regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della commissione edilizia.
".
Art. 10. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ), le parole: "
sentito il parere della Commissione comunale igienico-edilizia ed
" sono soppresse.
Art. 11. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è inserito il seguente: "
1 bis.
I comuni danno immediata comunicazione alla direzione regionale competente del Ministero per i beni e le attività culturali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti sono nei medesimi termini inviati alla Regione. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.
".
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 20/1989 , è inserito il seguente: "
8 bis.
La competenza di cui all' articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137 ) è delegata ai comuni.
".
Art. 12. 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), la parola: "
fotovoltaici
" è sostituita dalle seguenti: "
alimentati da fonti rinnovabili
".
2. 
Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 13/2007 , le parole: "
impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione
" sono sostituite dalle seguenti: "
impianti alimentati da fonti rinnovabili
".
3. 
Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 13/2007 , le parole: "
impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione
" sono sostituite dalle seguenti: "
impianti alimentati da fonti rinnovabili
".
Capo III. 
Interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente
Art. 13.[7] 
(...)
Art. 14.[8] 
(...)
Art. 14 bis.[9] 
(Recupero patrimonio edilizio esistente in comuni montani o collinari con popolazione inferiore a tremila abitanti)
1. 
Al fine di procedere al recupero del patrimonio edilizio in condizioni di abbandono, localizzato nelle frazioni o borgate minori, i comuni montani o collinari secondo la classificazione Istat, con popolazione inferiore a tremila abitanti, individuano, con il PRG o con le modalità di cui all' articolo 17, comma 12 della l.r. 56/1977 , gli immobili in condizioni di abbandono o di pericolo, al fine di formare uno o più ambiti di intervento, assoggettati a piano di recupero ai sensi dell' articolo 43 della l.r. 56/1977 , stabilendo, inoltre, i termini perentori entro cui procedere alla presentazione in comune del progetto di piano, che devono essere comunicati ai proprietari degli immobili e delle aree interessate dal piano all'atto dell'approvazione dello strumento che individua gli ambiti interessati.
2. 
Il piano di cui al comma 1 è finalizzato all'eliminazione delle condizioni di abbandono e di pericolo attraverso la demolizione anche con ricostruzione o il recupero degli immobili individuati, prevedendo la riqualificazione degli ambiti interessati mediante la conferma delle destinazioni d'uso esistenti o l'attivazione di progetti di ricettività diffusa, finalizzati alla rivitalizzazione di tali contesti. Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche delle frazioni o borgate minori interessate. Per gli edifici tradizionali e tipici, ove tecnicamente possibile, sono ammessi invece gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione, nonché l'ampliamento una tantum per adeguamento igienico funzionale, nel limite massimo del 20 per cento della SUL esistente, 25 metri quadri sono comunque sempre consentiti, oltre agli interventi inerenti il miglioramento dell'efficienza energetica.
3. 
Per edifici tradizionali e tipici, ai fini del presente articolo, si devono intendere gli immobili che sono stati edificati con tecniche e materiali tradizionali, che connotano e caratterizzano i paesaggi collinari e montani.
4. 
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di sessanta giorni.
5. 
Nel caso in cui i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il comune provvede alla compilazione d'ufficio del piano.
6. 
Il progetto di piano di recupero e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile , ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro trenta giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari, il comune ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.
7. 
Esperite le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il comune procede all'approvazione del piano di recupero.
8. 
Ad approvazione avvenuta, il comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano di recupero.
9. 
Nel caso di cui al comma 8 il comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all' articolo 45 della l.r. 56/1977.
Art. 15.[10] 
(Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura)
1. 
Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso, compresa l'attività di ispezione, in particolare con riferimento alla prevenzione delle cadute dall'alto, è fatto obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura, ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 4. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.
2. 
Per specifiche misure di sicurezza si intendono la predisposizione di:
2. 
idoneo accesso agevole e sicuro alle coperture, prioritariamente da uno spazio interno comune, salvo motivata ragione tecnica;
b) 
dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi di ancoraggio permanenti, da realizzare contestualmente o in alternativa a seconda della soluzione progettuale prescelta.
3. 
Per interventi in copertura si intendono quelli che interessano tetti a falda inclinata o piani, sia pubblici che privati, con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante.
4. 
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 devono essere predisposte per gli interventi di nuova costruzione che prevedono la tipologia di copertura di cui al comma 3, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 3 del d.p.r. 380/2001 , che interessano la tipologia di copertura di cui al comma 3 mediante interventi strutturali.
5. 
La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere pubbliche è dimostrata dal progetto approvato e l'installazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori.
6. 
La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere private è dimostrata dal progetto allegato al titolo abilitativo e l'installazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori.
7. 
La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i requisiti tecnici operativi ritenuti necessari e la documentazione da allegare al progetto, nonché alla dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera. Il regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura da realizzare in casi di interventi di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano la copertura stessa, quali sostituzione anche parziale del manto o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti o di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
[11]
8. 
Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al comma 7.
Capo IV. 
ABROGAZIONI
Art. 16. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
c) 
l' articolo 52 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 luglio 2009
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro

Note:

[1] Il Capo I è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2018.

[2] Nella rubrica dell'articolo 8 sono state aggiunte le parole "e segnalazione certificata di inizio attività" ad opera del comma 4 dell'articolo 86 della legge regionale 3 del 2013.

[3] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 86 della legge regionale 3 del 2013.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "o i prospetti" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 17 del 2013.

[5] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole "dall' articolo 3 del d.p.r. 380/2001" sono state sostituite dalle parole "dall' articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 " ad opera del comma 7 dell'articolo 86 della legge regionale 3 del 2013.

[6] Il comma 0.1 dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2018.

[7] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 del 2011.

[8] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2018.

[9] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 13 dell'articolo 86 della legge regionale 3 del 2013.

[10] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 14 dell'articolo 86 della legge regionale 3 del 2013.

[11] Il comma 7 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 3 del 2015.