La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Cartografie delle aree protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia
[259]Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)
La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:
Livello I - Screening Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.
Livello II - Valutazione appropriata Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.
Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.
Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.
La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".
Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 43, commi 9 e 12)
1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri progetti;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:
a) le componenti abiotiche;
b) le componenti biotiche;
c) le connessioni ecologiche.
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.
[260]Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, comma 3)
1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri piani;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.
3. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.
4. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.
5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.
7. Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
[261]Note:
[1] Il comma 1 dell'art.7 della l.r. 10/2020 sposta l'entrata in vigore delle modifiche elencate nel comma 2 dell' art. 21 della l.r.11/2019, dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021.
[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 del 2015.
[3] La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2013.
[4] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2011.
[5] La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 19 del 2018.
[6] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 19 del 2018.
[7] La rubrica del Capo I è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 del 2015.
[8] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 25 del 2021.
[9] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 del 2015.
[10] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[11] La rubrica dell'articolo 5 bis è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2019.
[12] Il comma 1 dell'articolo 5 bis è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2019.
[13] L'articolo 5 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2015.
[14] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 ter è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 25 del 2021.
[15] Il comma 2 bis dell'articolo 5 ter è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 25 del 2021.
[16] L'articolo 5 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 del 2015.
[17] Il comma 1 dell'articolo 5 quater è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2019.
[18] Il comma 1 bis dell'articolo 5 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 25 del 2021.
[19] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2013.
[20] Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 6 sono state aggiunte le parole ", anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2019.
[21] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 143 della legge regionale 16 del 2017.
[22] Nel comma 2 bis dell'articolo 6 la lettera f4 è stata sostituita ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2019 e la lettera f5 è stata sostituita ad opera del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2019. La lettera f1 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019; la lettera f3 è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019; la lettera f7 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[23] Il comma 2 ter dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.
[24] Il comma 2 quater dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.
[25] Il comma 2 quinquies dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.
[26] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[27] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[28] Il punto 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2011.
[29] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[30] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[31] Il comma 2 bis dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 del 2015.
[32] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole "fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6" sono state sostituite dalle parole " fermo restando quanto previsto all'articolo 33" ad opera dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2011.
[33] Nella lettera j) del comma 3 dell'articolo 8 le parole "e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 15 del 2020.
[34] La lettera l) del comma 3 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 25 del 2021.
[35] La lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 25 del 2021.
[36] Nella lettera o) del comma 3 dell'articolo 8 la parola "velivoli" sono state sostituite dalla parola "aeromobili" ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 del 2015.
[37] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[38] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2015.
[39] Il comma 6 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[40] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2015.
[41] Nell'articolo 10 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015.
[42] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "aree protette" sono state sostituite dalle parole "aree naturali protette" ad opera dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015.
[43] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "aree protette" sono state sostituite dalle parole "aree naturali protette " ad opera del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015.
[44] Il punto 9) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[45] Il punto 11 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[46] Il punto 17) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[47] Il punto 18 bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[48] Il punto 18 ter) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[49] Il punto 18 quater della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[50] Il punto 18 quinquies della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[51] Il punto 18 sexies della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[52] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 10 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[53] Il punto 7 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[54] Il punto 8 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[55] Il punto 9 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[56] Il punto 10 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[57] Il punto 11 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[58] Il punto 12 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera k) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[59] Il punto 13 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[60] Il punto 14 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[61] Il punto 15 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[62] Il punto 16 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[63] Il punto 19 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[64] Il punto 20 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[65] Il punto 27 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[66] Il punto 31 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera p) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[67] Il punto 32 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[68] Il punto 33 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[69] Il punto 33 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera s) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[70] Il punto 34 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[71] Il punto 35 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera t) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[72] Il punto 36 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera u) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[73] Il punto 39 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[74] Il punto 39 ter) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[75] Il punto 42) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[76] Il punto 43 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[77] Nel punto 46 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 le parole "Riserva naturale di Fondo Toce" sono state sostituite dalle parole "Riserva naturale del Fondo Toce" ad opera del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[78] Il punto 48) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera w) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[79] Il punto 49 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera x) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[80] Il punto 49 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[81] Il punto 49 ter) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[82] Il punto 49 quater) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015.
[83] Il punto 49 quinquies) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015.
[84] Il punto 49 sexies) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[85] Il punto 49 septies) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 del 2015. Il comma 1 dell'art. 24 della l.r 26/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[86] Il punto 49 octies della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[87] Il punto 49 novies della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[88] Il punto 49 decies della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[89] Il punto 49 undecies della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[90] Il punto 49 duodecies della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[91] Il punto 49 terdecies della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[92] Il punto 49 quaterdecies della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2019.
[93] Il punto 2 bis della lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 26 del 2015.
[94] Il punto 2 della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera y) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[95] Il punto 2 bis) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogata dalla lettera z) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[96] La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[97] La lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[98] La lettera h) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[99] L'articolo 10 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 del 2011.
[100] Nel comma 2 dell'articolo 11 dopo la parola "normativa" è stata aggiunta la parola "europea," ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 del 2015.
[101] Nel comma 3 dell'articolo 11 le parole "comunità montane" sono state sostituite dalle parole "unioni montane" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2015.
[102] Il comma 3 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 del 2011.
[103] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino" sono state sostituite dalle parole "Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[104] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[105] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "la Riserva naturale delle Grotte di Bossea" sono state aggiunte le parole ", la Riserva naturale delle Grotte di Aisone" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2019.
[106] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[107] Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 sono state aggiunte le parole " , la Riserva naturale del Bosco del Merlino" ad opera del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2019.
[108] Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo" sono state aggiunte le parole ", il Parco naturale dell'Alta Val Borbera" ad opera del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2019.
[109] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2019.
[110] Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "la Riserva naturale della Val Sarmassa" sono state aggiunte le parole ", la Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antignano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca" ad opera del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2019.
[111] Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "la Riserva naturale di Fondo Toce" sono state sostituite dalle parole "la Riserva naturale del Fondo Toce" e dopo le parole "la Riserva naturale del Colle di Buccione" sono state aggiunte le parole "e la Riserva naturale Spina verde" ad opera del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2019.
[112] La lettera k) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[113] La lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[114] La lettera m) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[115] La lettera n) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[116] La lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[117] La lettera p) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[118] La lettera q) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[119] La lettera r) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[120] Nella lettera u) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "della Riserva naturale Gesso e Stura" sono state sostituite dalle parole "del Parco naturale Gesso e Stura" ad opera del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 del 2019.
[121] La lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[122] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 13 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 19 del 2018.
[123] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 le parole ", fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[124] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 2015.
[125] Nel comma 5 dell'articolo 14 le parole "comunità montana" sono state sostituite dalle parole "unione montana" ad opera dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 2015.
[126] Nel comma 7 dell'articolo 14 le parole "dell'articolo 15 comma 12" sono state sostituite dalle parole "dell'articolo 15, comma 8" ad opera del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 2015.
[127] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 19 del 2015.
[128] La lettera j) del comma 6 dell'articolo 15 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 19 del 2018.
[129] La lettera o bis) del comma 6 dell'articolo 15 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale 19 del 2018.
[130] Il comma 1 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2015.
[131] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "un quarto" sono state sostituite dalle parole "un sesto" ad opera dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2011.
[132] L'articolo 17 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 19 del 2018.
[133] Il comma 1 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 del 2015.
[134] Il comma 2 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 19 del 2015.
[135] Il comma 4 bis dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19 del 2015.
[136] Nel comma 5 dell'articolo 18 lea parola "trenta" è stata sostituita dalla parola "quarantacinque" ad opera del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19 del 2015.
[137] Il Capo IV bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2015.
[138] L'articolo 18 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 del 2015.
[139] Nel comma 2 dell'articolo 19 le parole "comunità montane" sono state sostituite dalle parole "unioni montane" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2015.
[140] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2019.
[141] Il comma 3 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 1 del 2015.
[142] Nel comma 4 dell'articolo 20 le parole "non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte" sono state sostituite dalle parole "non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte." ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2011.
[143] Nel comma 5 dell'articolo 20 le parole "responsabile di struttura o " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 19 del 2018.
[144] La lettera g) del comma 8 dell'articolo 20 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 19 del 2018.
[145] Nel comma 1 l'alinea è stata sotituita ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19 del 2015.
[146] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 19 del 2018.
[147] Il comma 4 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 del 2011.
[148] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.
[149] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.
[150] Il comma 4 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.
[151] Il comma 2 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2015.
[152] Nel comma 4 dell'articolo 24 le parole "all'articolo 55, comma 13" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 55, comma 1, lettera p)" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 del 2019.
[153] Il comma 2 dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2015.
[154] Il comma 3 dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2015.
[155] L'art. 53 della l.r. 3/2023 ha inserito l'articolo 76 quinquies nella l.r. 13/2020. Il comma 2 dell'articolo 76 quinquies della l.r. 13/2020 dispone che "I pareri previsti dall' articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977 , relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.".
[156] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[157] Il comma 1 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[158] Nel comma 2 dell'articolo 26 le parole "Il piano di area definisce in particolare, i seguenti aspetti:" sono state sostituite dalle parole "Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:" ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[159] La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 26 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[160] Il comma 4 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2015.
[161] Nel comma 7 dell'articolo 26 le parole ", fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8" sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[162] Il comma 7 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2015.
[163] Il comma 8 dell'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[164] Nel comma 10 dell'articolo 26 la parola "osservazioni" è stata sostituita dalle parole "un parere" ad opera del comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 16 del 2017.
[165] Nel comma 11 dell'articolo 26 le parole "le relative eventuali osservazioni" sono state sostituite dalle parole "i relativi eventuali pareri" ad opera dal comma 2 dell'articolo 144 della legge regionale 16 del 2017.
[166] Nel comma 12 dell'articolo 26, dopo le parole "Nell'ambito delle aree contigue" sono state aggiunte le parole "e delle zone naturali di salvaguardia" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 del 2019.
[167] La rubrica dell'articolo 27 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 19 del 2018.
[168] Il comma 2 bis dell'articolo 27 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2011.
[169] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[170] Nel comma 4 dell'articolo 27 le parole "comma 3" sono state sostituite dalle parole "comma 2 bis " ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 del 2015.
[171] Il comma 4 bis dell'articolo 27 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 19 del 2015.
[172] Nel comma 4 ter dell'articolo 27 la parola "osservazioni" è stata sostituita dalle parole "un parere" ad opera del comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 16 del 2017.
[173] Nel comma 4 quater dell'articolo 27 le parole "le osservazioni" sono state sostituite dalle parole "i relativi eventuali pareri" ad opera dal comma 2 dell'articolo 145 della legge regionale 16 del 2017.
[174] Nel comma 5 dell'articolo 27 dopo le parole "entrata in vigore del presente titolo." sono state aggiunte le parole "Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici." ad opera del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2011.
[175] Nel comma 6 dell'articolo 27 le parole "all'articolo 55, comma 13" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 55, comma 1, lettera p)" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 del 2019.
[176] L'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 19 del 2018.
[177] La lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 29 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 11 del 2019.
[178] Nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 29, dopo le parole " 30 aprile dell'anno successivo" sono state aggiunte le parole ", comprensiva del riepilogo delle risorse introitate a titolo di spese correnti e di investimento sulla base dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'articolo 22" ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 del 2019.
[179] Il comma 7 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 del 2019.
[180] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 19 del 2018.
[181] Il comma 2 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 19 del 2015.
[182] L'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[183] L'articolo 32 bis è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[184] L'articolo 32 ter è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[185] L'articolo 33 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2011.
[186] Nel comma 5 dell'articolo 34 le parole "articoli 87 e 88 del Trattato" sono state sostituite dalle parole "articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea." ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2011.
[187] L'articolo 34 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 del 2012.
[188] Nella rubrica dell'articolo 36 le parole "Risarcimenti ed" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 del 2020.
[189] Nel comma 1 dell'articolo 36 la parola "risarciti" è stata sostituita dalla parola "indennizzati" ad opera del comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 15 del 2020.
[190] Nel comma 2 dell'articolo 36 le parole "i risarcimenti" sono state sostituite dalle parole "gli indennizzi" ad opera del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 15 del 2020.
[191] Il comma 3 dell'articolo 36 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 del 2019.
[192] Nel comma 7 dell'articolo 36 le parole "al risarcimento" sono state sostituite dalle parole "all'indennizzo" ad opera del comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 15 del 2020.
[193] Nel comma 8 dell'articolo 36 le parole "risarcibili o" sono state soppresse ad opera del comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 15 del 2020.
[194] Nel comma 10 dell'articolo 36 le parole "al risarcimento" sono state sostituite dalle parole "all'indennizzo" ad opera del comma 6 dell'articolo 43 della legge regionale 15 del 2020.
[195] Il comma 2 dell'articolo 37 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[196] Il comma 2 dell'articolo 38 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 del 2019.
[197] Nel comma 3 dell'articolo 38, dopo le parole "ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 92/43/CEE" sono state aggiunte le parole "e dell' articolo 12 della direttiva 2009/147/CEE" ad opera del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 11 del 2019.
[198] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 25 del 2021.
[199] Nel comma 3 dell'articolo 39 le parole "sentiti gli enti locali interessati" sono state sostituite dalle parole "previo parere degli enti locali interessati" ad opera del comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 25 del 2021.
[200] Nel comma 1 dell'articolo 40 la citazione "79/409/CEE" `e stata sostituita dalla citazione "2009/147/CEE" ad opera del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2015.
[201] Nel comma 1 dell'articolo 41 le parole "ai soggetti di cui al comma 2" sono state sostituite dalle parole "ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis" ad opera del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 del 2015.
[202] Il comma 2 dell'articolo 41 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 19 del 2015.
[203] Il comma 2 bis dell'articolo 41 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 19 del 2015.
[204] La lettera c) del comma 2 bis dell'articolo 41 è stata abrogata dalla lettera cc) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[205] La lettera d) del comma 2 bis dell'articolo 41 è stata abrogata dalla lettera dd) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2019.
[206] Il comma 5 dell'articolo 41 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 11 del 2019.
[207] Il comma 5 bis dell'articolo 41 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 25 del 2021.
[208] Il comma 2 dell'articolo 42 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 del 2015.
[209] Nella rubrica dell'articolo 43 dopo la parola "interventi" è stata inserita la parola ", attività" ad opera del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2015.
[210] Nel comma 1 dell'articolo 43 dopo la parola "interventi" sono state aggiunte le parole ", le attività " ad opera del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2015.
[211] Nel comma 2 dell'articolo 43 dopo le parole "all'allegato B" sono state aggiunte le parole " tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40." ad opera dal comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2015.
[212] Il comma 2 bis dell'articolo 43 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.
[213] Nel comma 10 dell'articolo 43 le parole "entro sessanta giorni" sono state sostituite dalle parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" ad opera dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.
[214] Nel comma 12 dell'articolo 43 dopo la parola "regionale" sono state aggiunte le parole "o provinciale" ad opera del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2015.
[215] Nel comma 14 dell'articolo 43 le parole "articolo 42" sono state sostituite dalle parole "articolo 41" ad opera del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.
[216] Il comma 2 dell'articolo 44 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 11 del 2019.
[217] Nel comma 2 dell'articolo 45 la citazione "79/409/CEE" è stata sostituita dalla citazione "2009/147/CEE" ad opera del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2015.
[218] Il comma 1 dell'articolo 47 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19 del 2015.
[219] Nel comma 2 dell'articolo 47 le parole "di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996" sono state soppresse e le parole "dalla l.r. 36/1989" sono state sotituite dalle parole "dall'articolo 33" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2013.
[220] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 19 del 2018.
[221] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 49 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 19 del 2018.
[222] Il comma 1 dell'articolo 50 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 19 del 2018.
[223] Nel comma 3 dell'articolo 50, dopo le parole "dei lavori" sono state aggiunte le parole "e delle attività" ad opera del comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 19 del 2018.
[224] L'articolo 52 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 15 del 2020.
[225] La rubrica del Titolo IV è stata modificata in "Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 del 2011.
[226] Il Capo 01 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 del 2011.
[227] L'articolo 52 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 16 del 2011.
[228] Alla fine del comma 2 dell'articolo 52 bis sono state aggiunte le parole "; z6 bis. Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco; z6 ter. Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti; z6 quater. Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti; z6 quinquies. Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme; z6 sexies. Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana; z6 septies. Zona naturale di Salvaguardia del Lago di Arignano" ad opera del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 11 del 2019; le parole "z6 octies. Zona naturale di salvaguardia del fiume Tanaro" sono state aggiunte dalla D.G.R. n. 45-8770 del 12/04/2019 pubblicata sul BU n. 16 del 18/04/2019.
[229] L'articolo 52 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 del 2011.
[230] Nel comma 2 dell'articolo 53 le parole "per essere riportati nella carta della natura regionale" sono state soppresse ad opera del comma 8 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[231] L'articolo 55 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018.
[232] L'articolo 56 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.
[233] Nel comma 1 dell'articolo 56 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[234] Nel comma 2 dell'articolo 56 le parole "tra il 1° e il 31 gennaio 2011" sono state sostituite dalle parole "tra il 1° e il 31 ottobre 2011" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[235] Nel comma 3 dell'articolo 56 le parole "la proposta di nomina del presidente dell'ente e" sono state soppresse ad opera del comma 9 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[236] Nel comma 4 dell'articolo 56 le parole "una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e" sono state soppresse ad opera del comma 10 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[237] Nel comma 5 dell'articolo 56 le parole "e la Partecipanza dei Boschi di Trino" sono state soppresse ad opera del comma 11 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[238] Nel comma 6 dell'articolo 56 le parole "proposte di nomina" sono state sostituite dalla parola "designazioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 16 del 2011.
[239] Il comma 8 dell'articolo 56 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[240] La lettera j) del comma 3 dell'articolo 58 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2011.
[241] La lettera k) del comma 3 dell'articolo 58 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2011.
[242] La lettera n) del comma 3 dell'articolo 58 è stata abrogata dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[243] Il comma 5 dell'articolo 58 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 78 della legge regionale 19 del 2018.
[244] Il comma 2 dell'articolo 60 è stato abrogato dalla lettera i del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[245] Il comma 1 bis dell'articolo 62 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16 del 2011.
[246] La rubrica del Capo III del Titolo VI è stata sostituita da "Modifica e abrogazione di norme" ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 16 del 2011.
[247] L'articolo 62 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 del 2011.
[248] Nel comma 1 dell'articolo 63 le parole "comma 14" sono state sostituite dalle parole "comma 1, lettera q,)" ad opera del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 25 del 2021.
[249] Il punto 62 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[250] Il punto 90 bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013.
[251] Il punto 148 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[252] Il punto 148 ter) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013.
[253] Il punto 152 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[254] Il punto 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Resta pertanto in vigore l' articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5 , di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 .
[255] Il punto 4 bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[256] Il comma 2 dell'articolo 63 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[257] L'articolo 65 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.
[258] Nel comma 1 dell'articolo 65 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[259] L'allegato A è stato sostituito dalla D.G.R. n. 2-3615 del 30 luglio 2021.
[260] In questo allegato le parole "art. 44" sono state sostituite dalle parole "art. 43" ad opera del comma1 dell' art. 37 della l.r. 16 del 2011.
[261] In questo allegato le parole "art. 45" sono state sostituite dalle parole "art. 44" ad opera del comma1 dell' art. 38 della l.r. 16 del 2011.