La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Cartografie delle aree protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia
[138]Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)
La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:
Livello I - Screening Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.
Livello II - Valutazione appropriata Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.
Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.
Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.
La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".
Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 43, commi 9 e 12)
1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri progetti;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:
a) le componenti abiotiche;
b) le componenti biotiche;
c) le connessioni ecologiche.
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.
[139]Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, comma 3)
1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri piani;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.
3. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.
4. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.
5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.
7. Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
[140]Note:
[1] Il comma 1 dell'art.7 della l.r. 10/2020 sposta l'entrata in vigore delle modifiche elencate nel comma 2 dell' art. 21 della l.r.11/2019, dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021.
[2] La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2013.
[3] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2011.
[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[5] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2013.
[6] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2013.
[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 136 del 19/05/2014 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28/05/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.
[8] Il comma 1 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2013.
[9] Il comma 2 ter dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.
[10] Il comma 2 quater dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.
[11] Il comma 2 quinquies dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.
[12] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[13] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[14] Il punto 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2011.
[15] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[16] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[17] Il comma 2 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2011.
[18] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole "fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6" sono state sostituite dalle parole " fermo restando quanto previsto all'articolo 33" ad opera dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2011.
[19] Nella lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole "il divieto non si applica ai veicoli" sono state aggiunte le parole "delle forze di polizia," ad opera dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2011.
[20] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[21] Il comma 6 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[22] Il punto 9) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[23] Il punto 17) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[24] Il punto 18 bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[25] Il punto 19 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[26] Il punto 27 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[27] Il punto 32 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[28] Il punto 33 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[29] Il punto 34 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[30] Il punto 39 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[31] Il punto 39 ter) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[32] Il punto 42) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[33] Il punto 43 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[34] Il punto 2 bis) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[35] Il punto 2 bis) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.
[36] La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[37] La lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[38] L'articolo 10 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 del 2011.
[39] Il comma 3 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 del 2011.
[40] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli" e le parole "e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[41] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "del Sangone" e le parole "e la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[42] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "Parco naturale delle Alpi marittime" sono state aggiunte le parole ", la Riserva naturale delle Grotte del Bandito" ad opera dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[43] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[44] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[45] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[46] La lettera k) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[47] La lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[48] La lettera m) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[49] La lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stata inserita dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[50] La lettera p) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[51] La lettera q) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[52] La lettera r) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[53] Nella lettera s) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura" sono state soppresse ad opera del comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[54] La lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stata inserita dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.
[55] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 del 2011.
[56] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2011.
[57] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[58] Il comma 3 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[59] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[60] Il comma 5 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[61] Il comma 6 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[62] Il comma 7 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2011.
[63] Nel comma 16 dell'articolo 15 dopo il primo periodo sono state aggiunte le parole "Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti." ad opera del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2011.
[64] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "un quarto" sono state sostituite dalle parole "un sesto" ad opera dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2011.
[65] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 del 2015.
[66] Il comma 3 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 1 del 2015.
[67] Nel comma 4 dell'articolo 20 le parole "non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte" sono state sostituite dalle parole "non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte." ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2011.
[68] Il comma 4 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 del 2011.
[69] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.
[70] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.
[71] Il comma 4 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.
[72] L'art. 53 della l.r. 3/2023 ha inserito l'articolo 76 quinquies nella l.r. 13/2020. Il comma 2 dell'articolo 76 quinquies della l.r. 13/2020 dispone che "I pareri previsti dall' articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977 , relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.".
[73] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[74] Il comma 1 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[75] Nel comma 2 dell'articolo 26 le parole "Il piano di area definisce in particolare, i seguenti aspetti:" sono state sostituite dalle parole "Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:" ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[76] La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 26 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[77] Il comma 4 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[78] Nel comma 7 dell'articolo 26 le parole ", fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8" sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[79] Il comma 8 dell'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[80] Il comma 12 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.
[81] Il comma 2 bis dell'articolo 27 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2011.
[82] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[83] Nel comma 5 dell'articolo 27 dopo le parole "entrata in vigore del presente titolo." sono state aggiunte le parole "Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici." ad opera del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2011.
[84] Nell'articolo 29 la rubrica è stata modificata in "(Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)" ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.
[85] Il comma 3 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.
[86] La lettera d bis) del comma 4 dell'articolo 29 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.
[87] Nel comma 5 dell'articolo 29 la parola "vigilanza" è stata sostituita dalla parola "verifica" ad opera del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.
[88] Il comma 6 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.
[89] Nel comma 8 dell'articolo 29 le parole "in sede di vigilanza" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[90] Il comma 3 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[91] Il comma 4 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[92] Il comma 5 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[93] Il comma 6 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[94] Il comma 7 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[95] L'articolo 32 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 del 2011.
[96] L'articolo 32 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2011.
[97] L'articolo 33 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2011.
[98] Nel comma 5 dell'articolo 34 le parole "articoli 87 e 88 del Trattato" sono state sostituite dalle parole "articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea." ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2011.
[99] L'articolo 34 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 del 2012.
[100] L'articolo 36 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2011.
[101] Nel comma 2 dell'articolo 38 le parole "il ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 " sono state sostituite dalle parole "il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2011.
[102] Il comma 2 bis dell'articolo 43 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.
[103] Nel comma 10 dell'articolo 43 le parole "entro sessanta giorni" sono state sostituite dalle parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" ad opera dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.
[104] Nel comma 14 dell'articolo 43 le parole "articolo 42" sono state sostituite dalle parole "articolo 41" ad opera del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.
[105] Nel comma 2 dell'articolo 47 le parole "di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996" sono state soppresse e le parole "dalla l.r. 36/1989" sono state sotituite dalle parole "dall'articolo 33" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2013.
[106] Nel comma 3 dell'articolo 50 le parole "entro sessanta giorni" sono state sostituite dalle parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" ad opera del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2011.
[107] La rubrica del Titolo IV è stata modificata in "Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 del 2011.
[108] Il Capo 01 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 del 2011.
[109] L'articolo 52 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 16 del 2011.
[110] L'articolo 52 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 del 2011.
[111] Nel comma 2 dell'articolo 53 le parole "per essere riportati nella carta della natura regionale" sono state soppresse ad opera del comma 8 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[112] Il comma 11 bis dell'articolo 55 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 16 del 2011.
[113] Il comma 11 ter dell'articolo 55 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 16 del 2011.
[114] Nel comma 20 dell'articolo 55 la parola "introitate" è stata sostituita dalle parole "irrogate e introitate" ad opera del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 16 del 2011.
[115] L'articolo 56 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.
[116] Nel comma 1 dell'articolo 56 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[117] Nel comma 2 dell'articolo 56 le parole "tra il 1° e il 31 gennaio 2011" sono state sostituite dalle parole "tra il 1° e il 31 ottobre 2011" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[118] Nel comma 3 dell'articolo 56 le parole "la proposta di nomina del presidente dell'ente e" sono state soppresse ad opera del comma 9 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[119] Nel comma 4 dell'articolo 56 le parole "una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e" sono state soppresse ad opera del comma 10 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[120] Nel comma 5 dell'articolo 56 le parole "e la Partecipanza dei Boschi di Trino" sono state soppresse ad opera del comma 11 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[121] Nel comma 6 dell'articolo 56 le parole "proposte di nomina" sono state sostituite dalla parola "designazioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 16 del 2011.
[122] Il comma 8 dell'articolo 56 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[123] La lettera j) del comma 3 dell'articolo 58 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2011.
[124] La lettera k) del comma 3 dell'articolo 58 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2011.
[125] Il comma 1 bis dell'articolo 62 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16 del 2011.
[126] La rubrica del Capo III del Titolo VI è stata sostituita da "Modifica e abrogazione di norme" ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 16 del 2011.
[127] L'articolo 62 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 del 2011.
[128] Il punto 62 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[129] Il punto 90 bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013.
[130] Il punto 148 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[131] Il punto 148 ter) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013.
[132] Il punto 152 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[133] Il punto 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Resta pertanto in vigore l' articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5 , di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 .
[134] Il punto 4 bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.
[135] Il comma 2 dell'articolo 63 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.
[136] L'articolo 65 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.
[137] Nel comma 1 dell'articolo 65 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[138] Cartografia n. 89 modificata con Deliberazione Giunta Regionale n. 29-1227 del 23 marzo 2015 pubblicata sul B.U. n. 15 suppl. ord. n. 1 del 16 aprile 2015
[139] In questo allegato le parole "art. 44" sono state sostituite dalle parole "art. 43" ad opera del comma1 dell' art. 37 della l.r. 16 del 2011.
[140] In questo allegato le parole "art. 45" sono state sostituite dalle parole "art. 44" ad opera del comma1 dell' art. 38 della l.r. 16 del 2011.