Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009  ( Versione vigente )
"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".[1]
(B.U. 02 luglio 2009, 2° suppl. al n. 26)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Capo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Principi generali e ambito di applicazione)
1. 
La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.
2. 
La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.
3. 
In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:
a) 
istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;
b) 
individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;
c) 
individua le modalità di gestione delle aree protette;
d) 
delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;
e) 
determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.
Art. 2. 
(Rete ecologica regionale)
1. 
La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 , in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 , relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell' articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.
2. 
La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:
a) 
il sistema delle aree protette del Piemonte;
a bis) 
le aree contigue;
[2]
b) 
le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;
b bis) 
le zone naturali di salvaguardia;
[3]
c) 
i corridoi ecologici;
Art. 3. 
(Carta della natura regionale)
1. 
La carta della natura regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale e determina:
a) 
la rete ecologica regionale;
b) 
i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.
2. 
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della natura regionale che è approvata dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale.
3. 
Le province recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.
4. 
Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.
Titolo II. 
AREE PROTETTE
Capo I. 
CLASSIFICAZIONE E NORME DI TUTELA
Art. 4. 
(Sistema regionale delle aree protette)
1. 
Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:
a) 
i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;
b) 
le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;
c) 
le aree protette a gestione regionale;
d) 
le aree protette a gestione provinciale;
e) 
le aree protette a gestione locale.
2. 
I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.
3. 
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge.
4. 
I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.
Art. 5. 
(Classificazione delle aree protette)
1. 
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:
a) 
parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;
b) 
riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;
c) 
[zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti;]
[4]
d) 
riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.
Art. 6. 
(Aree contigue)
1. 
La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.
[5]
2. 
[L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32 della l. 394/1991 , si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.]
[6][7]
2 bis. 
I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue.
[8]
2 ter. 
La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2 bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1.
[9]
2 quater. 
Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo. ".
[10]
2 quinquies. 
Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2 bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.
[11]
Art. 7. 
(Finalità delle aree protette)
1. 
I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:
a) 
tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
b) 
promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
c) 
favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
d) 
integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
e) 
favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
2. 
I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:
a) 
nei parchi naturali:
1) 
tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
2) 
sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
3) 
[tutelare e]
valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
[12]
4) 
[garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali;]
[13]
5) 
promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
[14]
b) 
nelle riserve naturali:
1) 
tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;
2) 
contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
c) 
(...)
[15]
d) 
nelle riserve speciali:
1) 
[tutelare,]
gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;
[16]
2) 
tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
3) 
sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.
2 bis. 
L'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli statuti della proprietà collettiva indivisa del Bosco.
[17]
Art. 8. 
(Norme di tutela e di salvaguardia)
1. 
Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.
2. 
Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.
3. 
Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
a) 
esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;
[18]
b) 
introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
c) 
apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
d) 
apertura di discariche;
e) 
movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
f) 
realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
g) 
danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
h) 
danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
i) 
cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
j) 
raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
k) 
introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
l) 
asportazione di minerali;
m) 
accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
n) 
utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;
[19]
o) 
sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. 
[Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).]
[20]
5. 
Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o).
6. 
(...)
[21]
7. 
Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.
8. 
Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.
9. 
Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.
Capo II. 
ISTITUZIONE
Art. 9. 
(Istituzione delle aree protette)
1. 
Ai sensi degli articoli 2 e 23 della l. 394/1991 , l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico.
2. 
La legge istitutiva individua, per ogni area:
a) 
i confini;
b) 
il livello di gestione regionale, provinciale o locale;
c) 
la classificazione;
d) 
il soggetto gestore;
e) 
i finanziamenti.
3. 
I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge.
4. 
La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.
Art. 10. 
(Aree protette)
1. 
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.
2. 
Le aree protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue:
a) 
parchi naturali a gestione regionale:
1) 
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
2) 
Parco naturale della Val Troncea;
3) 
Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;
4) 
Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
5) 
Parco naturale La Mandria;
6) 
Parco naturale di Stupinigi;
7) 
Parco naturale della Collina di Superga;
8) 
Parco naturale delle Alpi Marittime;
9) 
Parco naturale del Marguareis;
[22]
10) 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
11) 
Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
12) 
Parco naturale delle Lame del Sesia;
13) 
Parco naturale del Monte Fenera;
14) 
Parco naturale del Ticino;
15) 
Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
16) 
Parco naturale di Rocchetta Tanaro;
17) 
Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;
[23]
18) 
Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
18 bis) 
Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
[24]
b) 
parchi naturali a gestione provinciale:
1) 
Parco naturale del Lago di Candia;
2) 
Parco naturale del Monte San Giorgio;
3) 
Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;
4) 
Parco naturale di Conca Cialancia;
5) 
Parco naturale del Colle del Lys;
6) 
Parco naturale della Rocca di Cavour;
c) 
riserve naturali a gestione regionale:
1) 
Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;
2) 
Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;
3) 
Riserva naturale della Vauda;
4) 
Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;
5) 
Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
6) 
Riserva naturale del Bosco del Vaj;
7) 
Riserva naturale della Confluenza del Maira;
8) 
Riserva naturale della Lanca di San Michele;
9) 
Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna;
10) 
Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
11) 
Riserva naturale dell'Oasi del Po morto;
12) 
Riserva naturale del Molinello;
13) 
Riserva naturale Le Vallere;
14) 
Riserva naturale Arrivore e Colletta;
15) 
Riserva naturale dell'Orco e del Malone;
16) 
Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea;
17) 
Riserva naturale del Mulino Vecchio;
18) 
Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
19) 
Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
19 bis) 
Riserva naturale delle Grotte del Bandito;
[25]
20) 
Riserva naturale di Pian del Re;
21) 
Riserva naturale di Paesana;
22) 
Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
23) 
Riserva naturale Fontane;
24) 
Riserva naturale della Confluenza del Bronda;
25) 
Riserva naturale della Confluenza del Pellice;
26) 
Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
27) 
Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
27 bis) 
Riserva naturale delle Grotte di Bossea;'
[26]
28) 
Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
29) 
Riserva naturale di Crava-Morozzo;
30) 
Riserva naturale del Torrente Orba;
31) 
Riserva naturale di Ghiaia Grande;
32) 
Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;
[27]
33) 
Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato;
33 bis) 
Riserva naturale del Bric Montariolo;
[28]
34) 
(...)
[29]
35) 
Riserva naturale del Boscone;
36) 
Riserva naturale della Confluenza del Tanaro;
37) 
Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;
38) 
Riserva naturale della Garzaia di Carisio;
39) 
Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
39 bis) 
Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;
[30]
39 ter) 
Riserva naturale Isola Santa Maria;
[31]
40) 
Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
41) 
Riserva naturale della Val Sarmassa;
42) 
Riserva naturale delle Baragge;
[32]
43) 
(...)
[33]
44) 
Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;
45) 
Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
46) 
Riserva naturale di Fondo Toce;
47) 
Riserva naturale di Bosco Solivo;
48) 
Riserva naturale di Fontana Gigante;
49) 
Riserva naturale della Palude di San Genuario;
d) 
riserve naturali a gestione provinciale:
1) 
Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
2) 
Riserva naturale dei Monti Pelati;
2 bis) 
Riserva naturale del Neirone;
[34]
e) 
riserve naturali a gestione locale:
1) 
Riserva naturale del Brich Zumaglia;
2) 
Riserva naturale Gesso e Stura;
2 bis) 
Riserva naturale Spina verde;
[35]
f) 
(...)
[36]
g) 
(...)
[37]
h) 
riserve speciali a gestione regionale:
1) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte;
2) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Crea;
3) 
Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione;
4) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola;
5) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo;
6) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
7) 
Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
8) 
Riserva speciale della Bessa;
9) 
Riserva speciale di Benevagienna.
Art. 10 bis.[38] 
(Modifiche parziali dei confini)
1. 
La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare.
Capo III. 
GESTIONE
Art. 11. 
(Disposizioni generali)
1. 
Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.
2. 
Agli enti di gestione si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.
3. 
Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle comunità montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.
3 bis. 
Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali.
[39]
4. 
I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.
Art. 12. 
(Soggetti gestori delle aree protette)
1. 
Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:
a) 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
b) 
Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
[40]
c) 
Ente di gestione delle aree protette del Po, e della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;
[41]
d) 
Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime e la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
[42]
e) 
Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva speciale di Benevagienna;
[43]
f) 
Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, al quale sono affidati in gestione, la Riserva naturale di Pian del Re, la Riserva naturale del Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
[44]
g) 
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, al quale è affidato in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
h) 
Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;
[45]
i) 
Ente di gestione delle aree protette astigiane, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa;
j) 
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo;
k) 
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;
[46]
l) 
Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame;
[47]
m) 
Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
[48]
n) 
Ente di gestione dei Sacri Monti, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
o) 
Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;
o bis) 
Provincia di Alessandria alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone;
[49]
p) 
(...)
[50]
q) 
(...)
[51]
r) 
(...)
[52]
s) 
Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione della Riserva naturale Gesso e Stura;
[53]
t) 
Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.
t bis) 
Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde.
[54]
Capo IV. 
ORGANI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
Art. 13. 
(Organi degli enti di gestione delle aree protette)
1. 
Gli organi degli enti di gestione, sono:
a) 
il presidente;
b) 
il consiglio;
c) 
la comunità delle aree protette, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo.
Art. 14. 
(Il presidente)
1. 
Il presidente è nominato, secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunità delle aree protette, fatta eccezione per il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a).
[55]
2. 
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:
a) 
presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;
b) 
assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;
c) 
autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;
d) 
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;
e) 
svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.
3. 
I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.
4. 
In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.
5. 
La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di comunità montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.
6. 
Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di due volte.
7. 
Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 12, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.
8. 
Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.
9. 
Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.
Art. 15. 
(Il consiglio)
1. 
Fermo restando quanto previsto al comma 7, il consiglio è composto:
[56]
a) 
dal presidente dell'ente di gestione;
b) 
da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.
2. 
(...)
[57]
3. 
(...)
[58]
4. 
(...)
[59]
5. 
(...)
[60]
6. 
(...)
[61]
7. 
Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:
[62]
a) 
il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;
b) 
quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale e quattordici rappresentanti, due per ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.
8. 
Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.
9. 
Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.
10. 
Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) 
elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
b) 
individua la sede legale dell'ente;
c) 
adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
d) 
adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
e) 
delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
f) 
delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
g) 
approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
h) 
adotta il regolamento dell'area protetta;
i) 
attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
j) 
valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;
k) 
delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;
l) 
nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
m) 
esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
n) 
ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
o) 
affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
p) 
assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.
11. 
Il consiglio dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati.
12. 
Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.
13. 
Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
14. 
Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
15. 
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.
16. 
In deroga a quanto stabilito al comma 10 lettera b) la sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le forme più idonee alla valorizzazione delle esperienze riguardanti il Sacro Monte di Varallo nel campo del restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione del turismo religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate alla pace ed al dialogo interreligioso.
[63]
Art. 16. 
(Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)
1. 
La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
a) 
parlamentare;
b) 
presidente di regione;
c) 
presidente di provincia;
d) 
consigliere o assessore regionale;
e) 
consigliere o assessore provinciale;
f) 
presidente o assessore di comunità montana o collinare territorialmente interessata dalle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica ai componenti designati dalla comunità delle aree protette;
g) 
sindaco dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica per i componenti designati dalla comunità delle aree protette;
h) 
dipendente dell'ente;
i) 
componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.
2. 
I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di consiglio.
3. 
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.
4. 
In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il periodo di durata del consiglio.
Art. 17. 
(Indennità)
1. 
Al presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un ottavo ad un massimo di un sesto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali.
[64]
2. 
Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente.
3. 
Agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al vice presidente.
4. 
Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.
Art. 18. 
(La comunità delle aree protette)
1. 
Ai sensi dell' articolo 24, comma 1 della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, la comunità delle aree protette.
2. 
La comunità delle aree protette è composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane e collinari nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione.
3. 
La comunità delle aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.
4. 
La comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:
a) 
designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio;
b) 
esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'ente di gestione;
c) 
esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
d) 
elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
e) 
esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
f) 
esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
g) 
esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
h) 
esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.
5. 
I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.
6. 
La comunità delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente.
Capo V. 
Personale
Art. 19. 
(Personale)
1. 
Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
2. 
Le province, i comuni e le comunità montane ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato.
3. 
La Giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione.
4. 
La Giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione.
5. 
Il direttore dell'ente di gestione può delegare la responsabilità di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. 
Il personale degli enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attività di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall'ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le autorità competenti in materia.
Art. 20. 
(Dirigenza)
1. 
La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.
2. 
Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, con contratto di lavoro di diritto privato a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
[65]
3. 
I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.
[66]
4. 
Al direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte.
[67]
5. 
Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff.
6. 
Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.
7. 
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.
8. 
Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:
a) 
dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;
b) 
provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) 
svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;
d) 
verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;
e) 
provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
f) 
individua, tra i dipendenti dell'ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;
g) 
effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali;
h) 
adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;
i) 
è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all' articolo 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
j) 
promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente;
k) 
presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;
l) 
rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;
m) 
razionalizza e semplifica le procedure;
n) 
impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;
o) 
applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;
p) 
determina, nell'ambito dei criteri definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
q) 
fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
r) 
affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
s) 
svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.
9. 
Al direttore dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:
a) 
è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;
b) 
in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
c) 
dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;
d) 
propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;
e) 
provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
f) 
esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.
Capo VI. 
VIGILANZA NELLE AREE PROTETTE
Art. 21. 
(Vigilanza nelle aree protette)
1. 
La vigilanza nelle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:
a) 
al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
b) 
al Corpo forestale dello Stato;
c) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
d) 
agli agenti di vigilanza della provincia;
e) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.
2. 
Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell' articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.
3. 
Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
4. 
Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati.
[68]
5. 
Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.
6. 
Il personale di vigilanza degli enti di gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.
7. 
Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.
8. 
L'ente di gestione regolamenta i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al comma 7.
Capo VII. 
Strumenti di gestione
Art. 22. 
(Norme contabili)
1. 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:
a) 
trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;
b) 
trasferimenti regionali;
c) 
trasferimenti da altri enti pubblici;
d) 
attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
[69]
e) 
sponsorizzazioni di soggetti privati;
f) 
redditi patrimoniali;
g) 
canoni di concessioni ed altri diritti;
h) 
lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.
2. 
I trasferimenti regionali sono distinti in:
a) 
assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
b) 
assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7.
[70]
3. 
I criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.
4. 
La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.
[71]
5. 
Gli enti di gestione delle aree protette adottano le norme contabili di cui al capo V della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo quanto disposto ai commi 6 e 7.
6. 
Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.
7. 
Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con provvedimento del presidente dell'ente di gestione e ratificate dal consiglio dell'ente nella prima seduta successiva.
Art. 23. 
( Statuto )
1. 
Gli enti di gestione delle aree protette adottano lo statuto dell'ente che è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. 
Al fine di garantire omogeneità di contenuto negli statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro.
Art. 24. 
(Regolamento delle aree protette)
1. 
I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, di seguito denominato regolamento delle aree protette.
2. 
Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.
3. 
I regolamenti delle aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
4. 
Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.
Capo VIII. 
Pianificazione
Art. 25. 
(Piano pluriennale economico-sociale)
1. 
La comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. 
La comunità delle aree protette, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.
3. 
Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.
4. 
Per le aree protette in gestione alle province o ai comuni il piano pluriennale economico-sociale è adottato dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale con le procedure ed i poteri di cui al comma 3.
5. 
Il piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS.
Art. 26.[72] 
(Piano di area)
1. 
[Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.]
[73]
1 bis. 
Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
[74]
2. 
Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
[75]
a) 
organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
b) 
vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
c) 
sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
d) 
sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
e) 
recupero e rinaturazione delle aree degradate;
f) 
tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
f bis) 
interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.
[76]
3. 
I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:
a) 
la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
b) 
la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
c) 
l'esame delle osservazioni pervenute.
4. 
Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.
[77]
5. 
In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
6. 
Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.
7. 
Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4.
[78]
8. 
(...)
[79]
9. 
I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
10. 
Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta.
11. 
Dalla data di approvazione del piano di area il parere del soggetto gestore dell'area protetta è dovuto per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti o su richiesta del comune negli altri casi.
12. 
Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.
[80]
Art. 27. 
(Piani naturalistici e piani di gestione)
1. 
Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.
2. 
I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.
2 bis. 
I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 , nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.
[81]
3. 
[I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.]
[82]
4. 
Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 3.
5. 
Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo. Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.
[83]
6. 
Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.
Art. 28. 
(Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione)
1. 
Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo sono sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. 
Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.
Capo IX. 
Competenze regionali
Art. 29.[84] 
(Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)
1. 
La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.
2. 
La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.
3. 
Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
[85]
4. 
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:
a) 
interviene con verifiche amministrative;
b) 
in attuazione dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) istituisce una commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;
c) 
realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;
d) 
promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:
1) 
l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;
2) 
la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
3) 
la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;
4) 
la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
5) 
la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.
d bis) 
definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari.
[86]
5. 
Per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e verifica gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):
[87]
a) 
gli atti di programmazione economico-sociale;
b) 
i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
c) 
il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
d) 
la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
e) 
le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.
6. 
La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.
6 bis. 
Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.
[88]
7. 
Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.
8. 
La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.
[89]
9. 
La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica conoscenza della realtà del sistema delle aree protette piemontesi. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.
10. 
I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.
11. 
La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli enti medesimi per lo svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree protette.
Art. 30. 
(Commissariamento)
1. 
In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamente assunti.
2. 
La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione in caso di:
a) 
gravi violazioni di legge;
b) 
reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;
c) 
gravi inadempienze nell'attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
d) 
adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
e) 
persistente inattività o impossibilità di funzionamento.
3. 
Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.
Art. 31. 
(Strumenti di supporto)
1. 
Al fine di supportare le funzioni di cui all'articolo 29 la Giunta regionale:
a) 
istituisce la conferenza dei presidenti e la conferenza dei direttori delle aree protette e ne disciplina le relative attribuzioni consultive e propositive e le modalità di funzionamento;
b) 
può attivare collaborazioni istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l'interscambio di conoscenze ed esperienze;
c) 
può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;
d) 
può partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale.
2. 
Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).
Art. 32. 
(Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)
1. 
È istituito il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea.
2. 
Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:
a) 
raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;
b) 
sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
c) 
promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
d) 
promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.
3. 
(...)
[90]
4. 
(...)
[91]
5. 
(...)
[92]
6. 
(...)
[93]
7. 
(...)
[94]
Art. 32 bis.[95] 
(Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi)
1. 
È istituito il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il Sacro Monte di Varallo.
2. 
Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite.
Art. 32 ter.[96] 
(Comitati consultivi dei sacri monti piemontesi)
1. 
Per ciascun sacro monte è istituito un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.
2. 
Il comitato formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento.
3. 
Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. 
Ai componenti del comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.
Capo X. 
Attività, contributi, collaborazioni e risarcimenti
Art. 33.[97] 
(Gestione faunistica)
1. 
Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:
a) 
gli abbattimenti selettivi;
b) 
le catture e i prelievi;
c) 
le reintroduzioni e i ripopolamenti.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, in relazione agli habitat ed alle specie interessati nonché al contesto ambientale all'interno del quale l'area protetta si colloca e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:
a) 
portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, se necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;
b) 
contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;
c) 
contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;
d) 
mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possono arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;
e) 
migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;
f) 
ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.
3. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.
4. 
Il soggetto gestore dell'area protetta può autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformità, ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.
5. 
Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:
a) 
dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;
b) 
da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.
6. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione definisce i criteri e i requisiti necessari per l'autorizzazione di cui al comma 5, lettera b).
7. 
Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2, in conformità alle linee guida emanate dal competente Ministero, detta specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla provincia all'esterno delle aree protette.
8. 
La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente.
Art. 34. 
(Attività agricole e silvo-pastorali)
1. 
Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.
2. 
La qualificazione e la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l'applicazione dei piani pluriennali economico-sociali, di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale.
3. 
I soggetti gestori delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole multifunzionali di cui è verificata la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale.
4. 
I soggetti gestori stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia idrogeologica o rilevanti ai fini della conservazione degli habitat seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o da razze animali allevate in via di estinzione.
5. 
Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di deminimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
[98]
6. 
I soggetti gestori stipulano accordi agro-ambientali con le associazioni professionali agricole o con singole aziende agricole, volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità e all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale, enogastronomico e didattico.
Art. 34 bis.[99] 
(Norma finale)
1. 
In fase di applicazione dell'articolo 8 comma 3, lettera b) l'introduzione da parte di privati di armi all'interno dei parchi viene disciplinata da successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di distinguere l'introduzione nel parco dall'attraversamento su strade comunali, provinciale e nazionale.
Art. 35. 
(Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)
1. 
In applicazione dell' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.
Art. 36.[100] 
(Risarcimenti ed indennizzi)
1. 
I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.
2. 
Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.
3. 
L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a) 
la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;
b) 
le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
4. 
Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.
5. 
Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
6. 
È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. 
L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.
8. 
I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.
9. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
10. 
La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.
11. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'articolo 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province.
Capo XI. 
Trasferimento di diritti e doveri
Art. 37. 
(Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. 
Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.
2. 
L'Ente di gestione dei Sacri Monti subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese e ne acquisisce la titolarità dei beni mobili ed immobili.
3. 
I beni mobili e immobili di proprietà degli enti di gestione strettamente funzionali ad aree protette affidate ad enti locali sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che ne garantisce l'uso ai soggetti medesimi su base convenzionale.
Titolo III. 
Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche
Capo I. 
Finalità e definizione della Rete Natura 2000
Art. 38. 
(Conservazione della biodiversità)
1. 
La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.
2. 
In attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357(Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.
[101]
3. 
Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.
Art. 39. 
(Rete Natura 2000)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all' articolo 3 della direttiva 92/43/CEE . Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.
2. 
Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE , la rete Natura 2000 comprende:
a) 
i siti di importanza comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;
b) 
le zone speciali di conservazione, designate ai sensi dell' articolo 3 del d.p.r. 357/1997 ;
c) 
le zone di protezione speciale, di cui all' articolo 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE , individuate con deliberazione della Giunta regionale, con le procedure di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sentiti gli enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione e autonomie locali.
3. 
I siti di importanza comunitaria di cui all' articolo 3, comma 1 del d.p.r. 357/1997 , sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione e autonomie locali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e sono riportati nella carta della natura regionale.
4. 
La classificazione ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.
5. 
La Regione tiene conto, nell'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni e organizzazioni scientifiche e culturali, delle associazioni di categoria, di protezione ambientale e venatorie.
6. 
L'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la modifica della loro delimitazione, sono effettuati secondo le procedure di cui al presente articolo.
Capo II. 
Gestione
Art. 40. 
(Misure di conservazione)
1. 
La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall' articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento.
2. 
Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione.
3. 
Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.
Art. 41. 
(Gestione della rete Natura 2000)
1. 
La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui al comma 2 in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997 .
2. 
La gestione delle aree della rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, è delegata a:
a) 
enti di gestione di aree protette limitrofe;
b) 
comuni;
c) 
comunità montane;
d) 
province.
3. 
La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:
a) 
i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;
b) 
il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;
c) 
le prospettive di valorizzazione;
d) 
le risorse necessarie per la gestione.
4. 
Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la Giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.
5. 
I soggetti gestori possono sub-delegare in tutto o in parte la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici o privati regolando, previo parere vincolante della Giunta regionale, i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.
6. 
Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).
7. 
Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996 , ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.
8. 
La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.
9. 
In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.
10. 
In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.
Art. 42. 
(Piano di gestione)
1. 
I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.
2. 
Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di conferenze dei servizi degli enti pubblici e privati territorialmente interessati.
3. 
Il soggetto gestore invia il piano adottato alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. 
Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all' articolo 14 della l.r. 34/1999 .
5. 
Dalla data di adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.
6. 
I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.
7. 
I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.
Art. 43. 
(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)
1. 
Gli interventi ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del d.p.r. 357/1997 .
2. 
L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B.
2 bis. 
All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio incombente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizione di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.
[102]
3. 
Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.
4. 
Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.
5. 
Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.
6. 
La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.
7. 
In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.
8. 
In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.
9. 
Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:
a) 
gli elaborati relativi al progetto preliminare;
b) 
la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;
c) 
l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.
10. 
L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.
[103]
11. 
L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.
12. 
Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell' articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
13. 
L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998 .
14. 
L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 41 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.
[104]
Art. 44. 
(Valutazione di incidenza di piani e programmi)
1. 
Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.
2. 
I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 5 del d.p.r. 357/1997 , in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. 
La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.
4. 
I piani ed i programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE .
5. 
Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.
Art. 45. 
(Esigenze di rilevante interesse pubblico)
1. 
Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 
Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, l'intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l'incidenza negativa sulle aree della rete Natura 2000 e sui siti di importanza comunitaria proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
3. 
I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:
a) 
nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute o la sicurezza ambientale;
b) 
nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
c) 
nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.
Art. 46. 
(Compiti dell'ARPA)
1. 
L'autorità competente all'espressione del giudizio di incidenza si avvale dell'ARPA che mette a disposizione il supporto tecnico-scientifico occorrente per la valutazione.
2. 
L'ARPA effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive, anche con riferimento alla realizzazione delle opere e degli interventi approvati, e comunica l'esito del monitoraggio alla struttura regionale competente all'attuazione della presente legge, alle autorità competenti all'espressione del giudizio di incidenza ed ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.
Art. 47. 
(Piani di azione degli habitat e delle specie)
1. 
La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione, che presentano situazioni critiche di conservazione.
2. 
I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previstidall'articolo 33. .
[105]
3. 
I piani di azione individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all' articolo 3, comma 3, del d.p.r. 357/1997 , strategie ed azioni finalizzate a:
a) 
tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici di cui al titolo IV, garantendo il mantenimento della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni medesime;
b) 
studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone;
c) 
prevedere l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;
d) 
integrare e coordinare le azioni dei diversi soggetti interessati;
e) 
definire le misure di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.
4. 
I piani di azione sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio d'Europa.
5. 
I piani di azione sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessate e le associazioni di protezione ambientale.
6. 
I piani di azione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario o opportuno, sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle regioni e degli stati confinanti.
Art. 48. 
(Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie)
1. 
Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del d.p.r. 357/1997 .
2. 
La Giunta regionale, in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua ulteriori misure atte a disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e norma le procedure idonee a garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli prioritari.
3. 
La Giunta regionale dispone le misure di cui al comma 2 sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessati, le associazioni di protezione ambientale e venatorie e la commissione consiliare competente e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 49. 
(Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)
1. 
La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:
a) 
al Corpo forestale dello Stato;
b) 
al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5;
c) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;
d) 
agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate;
e) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della l.r. 32/1982 .
Art. 50. 
(Misure di ripristino)
1. 
In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.
2. 
Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.
3. 
Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, emanano il provvedimento di ripristino entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate.
[106]
4. 
Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.
5. 
Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.
Capo III. 
informazione, Risarcimenti, indennizzi ed incentivi
Art. 51. 
(Informazione)
1. 
Al fine di assicurare l'attività di informazione di cui all' articolo 13 del d.p.r. 357/1997 , l'autorità competente alla valutazione di incidenza trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.
2. 
La Regione garantisce capillare e adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.
3. 
La Regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell' articolo 13 del d.p.r. 357/1997 , secondo il modello definito dalla Commissione europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività di cui al presente titolo, con particolare riferimento alle misure di conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure adottate sugli habitat e sulle specie prioritarie, sui risultati delle attività di monitoraggio e sulle eventuali misure compensative.
Art. 52. 
(Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)
1. 
Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente titolo.
2. 
Sono altresì risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori delle aree di cui al comma 1, se il risarcimento è previsto dai piani di azione.
3. 
Ai fini dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati danni al patrimonio zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica.
4. 
Non sono indennizzabili i mancati redditi derivanti da limitazioni di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela della rete Natura 2000, alla espropriazione di aree.
5. 
I vincoli temporanei o parziali conseguenti alla individuazione o alla istituzione delle aree della rete Natura 2000 o derivanti da misure, disposte per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie, che rendono le attività agricole compatibili con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione degli habitat e delle specie protette ai sensi del d.p.r. 357/1997 , danno diritto ad incentivi, commisurati ai vantaggi derivanti dallo svolgimento di tali attività all'interno delle aree, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.
6. 
I risarcimenti e gli incentivi sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree di cui al comma 2, e sono approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.
Titolo IV.[107] 
Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici
Capo 01.[108] 
Zone naturali di salvaguardia
Art. 52 bis.[109] 
(Zone naturali di salvaguardia)
1. 
Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 52 ter.
2. 
Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera.
3. 
Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.
4. 
La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.
Art. 52 ter.[110] 
(Finalità delle zone naturali di salvaguardia)
1. 
Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:
a) 
tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
b) 
promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
c) 
attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
d) 
sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
e) 
promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area.
Capo I. 
Corridoi ecologici
Art. 53. 
(Corridoi ecologici)
1. 
La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi per tali le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
2. 
I corridoi ecologici sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione delle aree della rete Natura 2000, nei piani di azione degli habitat e delle specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori.
[111]
Art. 54. 
(Tutela ed interventi)
1. 
I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.
2. 
L'autorità competente all'approvazione di piani o interventi incidenti sui corridoi ecologici definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi.
3. 
Gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.
4. 
La Regione, previo accordo con gli enti locali interessati, predispone appositi programmi di attività e di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
5. 
In caso di inadempienza da parte dell'autorità competente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, si sostituisce all'autorità medesima.
Titolo V. 
SANZIONI
Capo I. 
SANZIONI
Art. 55. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. 
La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.
4. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.
5. 
Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) comportano la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.
6. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.
7. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.
8. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.
9. 
Ferme restando le sanzioni previste all' articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall' articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 , per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.
10. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.
11. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), comportano la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro.
11 bis. 
Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni.
[112]
11 ter. 
Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43 comma 2 bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.
[113]
12. 
Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.
13. 
Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all' articolo 38 della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall' articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 , per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.
14. 
Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall' articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.
15. 
Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
16. 
Le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.
17. 
Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.
18. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
19. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.
20. 
Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982 , sono irrogate e introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.
[114]
Titolo VI. 
NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Capo I. 
NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE
Art. 56.[115] 
(Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)
1. 
Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° gennaio 2012.
[116]
2. 
La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.
[117]
3. 
Entro il 30 novembre 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.
[118]
4. 
Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.
[119]
5. 
Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.
[120]
6. 
Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le designazione di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quando disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1.
[121]
7. 
Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.
8. 
Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.
[122]
9. 
Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.
Art. 57. 
(Primi adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette)
1. 
Gli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge adottano lo statuto dell'ente entro centottanta giorni dall'insediamento del consiglio dell'ente.
2. 
I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del titolo II.
Art. 58. 
(Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)
1. 
In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.
2. 
Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.
3. 
Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:
a) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
b) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'area metropolitana di Torino;
c) 
il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese;
d) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime;
e) 
il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis;
f) 
il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;
g) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
h) 
il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
i) 
il personale dell'Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;
j) 
il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;
[123]
k) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;
[124]
l) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
m) 
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;
n) 
il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese, dell'Ente di gestione della Riserva naturale del Sacro Monte di Varallo, dell'Ente di gestione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è inquadrato presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti.
4. 
Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell'ente.
5. 
In sede di prima applicazione della presente legge è istituito un tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per la trattazione delle materie di interesse generale previste dal vigente contratto nazionale.
Art. 59. 
(Norme transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette)
1. 
Il primo piano pluriennale economico-sociale è adottato dall'organo competente entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.
2. 
Per le aree protette non dotate dei piani di area, dei piani naturalistici, dei piani di gestione e dei piani di assestamento forestale, gli stessi sono adottati dai soggetti gestori entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.
Art. 60. 
(Norme di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree protette)
1. 
Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del titolo II sono determinati, per ciascun capitolo, dalla somma degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli enti soppressi.
2. 
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del canavese alla data di entrata in vigore del titolo II sono iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
Art. 61. 
(Norma transitoria in merito ai confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo)
1. 
Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II, i confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, istituita con legge regionale 24 maggio 2006, n. 19 , coincidono con quelli riportati nella cartografia di cui all'allegato A, n. 43) relativa alla Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.
Capo II. 
RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 62. 
(Relazione al Consiglio regionale)
1. 
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1 bis. 
Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'articolo 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette.
[125]
Capo III.[126] 
Modifica e abrogazione di norme
Art. 62 bis[127] 
(Modifiche all' articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 , di attuazione del decreto legislativo 112/1998 , le parole ''in aree protette a rilevanza regionale '' sono sostituite dalle seguenti: ''in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia.'
Art. 63. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, comma 14 con riferimento alle norme sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:
a) 
le seguenti leggi regionali:
1) 
legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);
2) 
legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);
3) 
legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria);
4) 
legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);
5) 
legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72 (Modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14, e 23 agosto 1978, n. 55 );
6) 
legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio);
7) 
legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 (Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia);
8) 
legge regionale 31 agosto1979, n. 52 (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
9) 
legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);
10) 
legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
11) 
legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza");
12) 
legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);
13) 
legge regionale 28 aprile 1980, n. 31 (Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);
14) 
legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);
15) 
legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco);
16) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 45 (Istituzione del Parco naturale della Val Troncea);
17) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 (Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);
18) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 (Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
19) 
legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 (Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour);
20) 
legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 (Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
21) 
legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 (Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré);
22) 
legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81 (Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 , Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
23) 
legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 (Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani);
24) 
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 (Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);
26) 
legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12 (Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 "Istituzione del Parco regionale La Mandria");
27) 
legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);
28) 
legge regionale 21 maggio 1984, n. 25 (Istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli);
29) 
legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);
30) 
legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 (Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 "Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben");
31) 
legge regionale 3 settembre 1984, n. 53 (Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 "Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera");
32) 
legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11 (Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della Garzaia di Valenza);
33) 
legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13 (Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 "Istituzione del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè");
34) 
legge regionale 12 marzo 1985, n. 18 (Modificazioni alla L.R. 28 aprile 1980, n. 30 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo");
35) 
legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);
36) 
legge regionale 25 marzo1985, n. 24 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa);
37) 
legge regionale 25 marzo 1985, n. 25 (Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 "Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo");
38) 
legge regionale 28 marzo 1985, n. 27 (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina");
39) 
legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
40) 
legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 (Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 "Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali");
41) 
legge regionale 18 aprile 1985, n. 42 (Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 "Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia");
42) 
legge regionale 24 aprile 1985, n. 46 (Modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 recante "Norme per l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali");
43) 
legge regionale 25 giugno 1986, n. 24 (Nomina dei rappresentanti di competenza del Consiglio Regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e speciali regionali);
44) 
legge regionale 5 agosto 1986, n. 33 (Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 "Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio");
45) 
legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4 (Interpretazione autentica e modificazioni alla L.R. 5 aprile 1985, n. 28 , relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29 );
46) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria);
47) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera);
48) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);
49) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 (Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere);
50) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 20 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);
51) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 21 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
52) 
legge regionale 30 marzo 1987, n. 22 (Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera);
53) 
legge regionale 7 settembre 1987, n. 49 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);
54) 
legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo);
55) 
legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Griffa);
56) 
legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61 (Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
57) 
legge regionale 19 maggio 1988, n. 25 ( Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza);
58) 
legge regionale 30 maggio 1988, n. 26 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);
59) 
legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea);
60) 
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
61) 
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);
62) 
legge regionale 2 maggio 1989, n. 28 (Modificazioni alla L.R. 7 settembre 1987, n. 50 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo");
62 bis) 
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate);
[128]
63) 
legge regionale 17 agosto 1989, n. 49 (Modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 , istitutiva del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);
64) 
legge regionale 31 agosto 1989, n. 54 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar);
65) 
legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette, Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia);
66) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);
67) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco);
68) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del Parco naturale Alta Valle Pesio);
69) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);
70) 
legge regionale 26 marzo 1990, n. 19 (Integrazione alla L.R. 13 novembre 1989, n. 67 , Bilancio Parchi 1988 );
71) 
legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione);
72) 
legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero);
73) 
legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
74) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte);
75) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 15 (Modificazione ed integrazione alla L.R. 30 marzo 1987, n. 20 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame");
76) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
77) 
legge regionale 22 aprile 1991, n. 17 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour);
78) 
legge regionale 29 aprile 1991, n. 19 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12 , in materia di aree protette);
79) 
legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 (Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , in materia di aree protette, Riserva naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza);
80) 
legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);
81) 
legge regionale 14 novembre 1991, n. 55 (Istituzione del Parco naturale della Collina di Superga);
82) 
legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola);
83) 
legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione del Parco naturale di Stupinigi);
84) 
legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge);
85) 
legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12 , in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
86) 
legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10 (Modificazione alla L. R. 21 agosto 1978, n. 53 "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino");
87) 
legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino);
88) 
legge regionale 13 luglio 1992, n. 34 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
89) 
legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 );
90) 
legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);
90 bis) 
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ''Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzatè');
[129]
91) 
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978 n. 53 . Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino);
92) 
legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 (Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione);
93) 
legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 "Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto");
94) 
legge regionale 3 giugno 1993, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 "Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta");
95) 
legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);
96) 
legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda);
97) 
legge regionale 7 giugno 1993, n. 24 (Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo);
98) 
legge regionale 7 giugno 1993, n. 25 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
99) 
legge regionale 14 giugno 1993, n. 27 (Istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo);
100) 
legge regionale 14 giugno 1993, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives);
101) 
legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ");
102) 
legge regionale 23 giugno 1993, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum);
103) 
legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 (Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo);
104) 
legge regionale 9 agosto 1993, n. 41 (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 "Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione");
105) 
legge regionale 12 maggio 1994, n. 12 (Modifica all' art. 1 della L. R. 30 agosto 1988, n. 40 "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea");
106) 
legge regionale 12 maggio 1994, n. 13 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);
107) 
legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 (Modifica agli articoli 9 e 11 della L. R. 22 marzo 1990, n. 12 , e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette);
108) 
legge regionale 27 dicembre 1994, n. 69 (Modifica ai confini del Parco naturale Orsiera Rocciavrè di cui alla L.R. 30 maggio 1980, n. 66 , come modificata dall' art. 1 della L.R. 20 febbraio 1985, n. 13 );
109) 
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale del Monte Fenera);
110) 
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);
111) 
legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7 (Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione);
112) 
legge regionale 1 marzo 1995, n. 25 (Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia);
113) 
legge regionale 1 marzo 1995, n. 29 (Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 , istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
114) 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero);
115) 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 33 (Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè);
116) 
legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);
117) 
legge regionale 11 aprile 1995, n. 56 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè);
118) 
legge regionale 13 aprile 1995, n. 61 (Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè);
119) 
legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 (Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba);
120) 
legge regionale 28 novembre 1995, n. 86 (Modifica alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio");
121) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 63 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro);
122) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 64 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);
123) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 65 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
124) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 66 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52 );
125) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 68 (Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand");
126) 
legge regionale 3 aprile 1998, n. 12 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano);
127) 
legge regionale 20 novembre 1998, n. 38 (Modifica all' articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione, modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 ");
128) 
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45 (Modificazione dell' articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 "Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo");
129) 
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa");
130) 
legge regionale 24 marzo 2000, n. 28 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18 );
131) 
legge regionale 24 marzo 2000, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 "Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo");
132) 
legge regionale 25 maggio 2001, n. 12 (Modifica della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 "Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 'Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelettò");
133) 
legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione" nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328, dell'8 marzo 1995 "Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po");
134) 
legge regionale 14 novembre 2001, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di Aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardià");
135) 
legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);
136) 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3 (Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino", e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino");
137) 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 "Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero");
138) 
legge regionale 15 luglio 2003, n. 18 (Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 , modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n.42 );
139) 
legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27 (Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero);
140) 
legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 "Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge");
141) 
legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 "Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine");
142) 
legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto" e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , in materia di aree protette);
143) 
legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce");
144) 
legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx);
145) 
legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (Istituzione della Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei);
146) 
legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6 (Modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 );
147) 
legge regionale 24 maggio 2006, n. 19 (Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo);
148) 
legge regionale 3 luglio 2006, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario);
148 bis) 
legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);
[130]
148 ter) 
legge regionale 26 luglio 2006, n. 24 (Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario);
[131]
149) 
legge regionale 4 agosto 2008, n. 24 (Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
150) 
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso Stura);
151) 
legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 "Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino");
152) 
legge regionale 4 marzo 2009, n. 6 (Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
152 bis) 
legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona);
[132]
b) 
i seguenti articoli:
1) 
l' articolo 36 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
2) 
gli articoli 92, 93, 94 e 95 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998 ), come inseriti dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 ;
3) 
(...)
[133]
4) 
l' articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) che ha modificato l' articolo 8 della l.r. 36/1992 .
4 bis) 
L'articolo 11 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 e l' articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2011, n. 2 , che hanno modificato il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/2006 .
[134]
2. 
(...)
[135]
Capo IV. 
Disposizioni finanziarie
Art. 64. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione delle aree protette, stimati per l'esercizio finanziario 2009 in 31.583.573,00 euro per la spesa corrente e 8.100.000,00 euro per le spese di investimento, si provvede con le dotazioni iscritte, rispettivamente, nelle unità previsionali di base (UPB) DB10101, DB10102, del bilancio regionale. Per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità indicate all' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Agli oneri per la gestione provinciale e locale delle aree protette provvedono i soggetti gestori mediante risorse proprie e con le risorse regionali trasferite ai soggetti medesimi, stimate, per l'esercizio finanziario 2009, in 400.000,00 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con gli stanziamenti UPB DB10101 e DB10102. Per il biennio 2010-2011 gli oneri sono stimati in 700.000,00 euro per ciascun anno e sono finanziati analogamente all'anno 2009.
Capo V. 
ENTRATA IN VIGORE
Art. 65.[136] 
(Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)
1. 
Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
[137]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2009
Mercedes Bresso

Allegato B 

Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)

La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:

Livello I - Screening Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Livello II - Valutazione appropriata Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".

Allegato C 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 43, commi 9 e 12)

1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2. Normativa ambientale di riferimento vigente.

3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;

c) alle complementarietà con altri progetti;

d) all'uso delle risorse naturali;

e) alla produzione di rifiuti;

f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

a) le componenti abiotiche;

b) le componenti biotiche;

c) le connessioni ecologiche.

5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

[139]
Allegato D 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, comma 3)

1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:

a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

b) all'ambito di riferimento;

c) alle complementarietà con altri piani;

d) all'uso delle risorse naturali;

e) alla produzione di rifiuti;

f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.

3. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.

4. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.

5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.

7. Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

[140]

Note:

[1] Il comma 1 dell'art.7 della l.r. 10/2020 sposta l'entrata in vigore delle modifiche elencate nel comma 2 dell' art. 21 della l.r.11/2019, dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021.

[2] La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2013.

[3] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2011.

[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

[5] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2013.

[6] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2013.

[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 136 del 19/05/2014 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28/05/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.

[8] Il comma 1 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 del 2013.

[9] Il comma 2 ter dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.

[10] Il comma 2 quater dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.

[11] Il comma 2 quinquies dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2011.

[12] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

[13] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

[14] Il punto 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2011.

[15] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[16] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

[17] Il comma 2 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2011.

[18] Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole "fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6" sono state sostituite dalle parole " fermo restando quanto previsto all'articolo 33" ad opera dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2011.

[19] Nella lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole "il divieto non si applica ai veicoli" sono state aggiunte le parole "delle forze di polizia," ad opera dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2011.

[20] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

[21] Il comma 6 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[22] Il punto 9) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[23] Il punto 17) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[24] Il punto 18 bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[25] Il punto 19 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[26] Il punto 27 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[27] Il punto 32 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[28] Il punto 33 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[29] Il punto 34 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[30] Il punto 39 bis) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[31] Il punto 39 ter) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[32] Il punto 42) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[33] Il punto 43 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[34] Il punto 2 bis) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[35] Il punto 2 bis) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 è stato inserito dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2011.

[36] La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[37] La lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[38] L'articolo 10 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 del 2011.

[39] Il comma 3 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 del 2011.

[40] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli" e le parole "e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[41] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "del Sangone" e le parole "e la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[42] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "Parco naturale delle Alpi marittime" sono state aggiunte le parole ", la Riserva naturale delle Grotte del Bandito" ad opera dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[43] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[44] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[45] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[46] La lettera k) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[47] La lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[48] La lettera m) del comma 1 dell'articolo 12 è stata sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[49] La lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stata inserita dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[50] La lettera p) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[51] La lettera q) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[52] La lettera r) del comma 1 dell'articolo 12 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[53] Nella lettera s) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura" sono state soppresse ad opera del comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[54] La lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 12 è stata inserita dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2011.

[55] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 del 2011.

[56] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2011.

[57] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[58] Il comma 3 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[59] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[60] Il comma 5 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[61] Il comma 6 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[62] Il comma 7 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2011.

[63] Nel comma 16 dell'articolo 15 dopo il primo periodo sono state aggiunte le parole "Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti." ad opera del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2011.

[64] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "un quarto" sono state sostituite dalle parole "un sesto" ad opera dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2011.

[65] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 del 2015.

[66] Il comma 3 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 1 del 2015.

[67] Nel comma 4 dell'articolo 20 le parole "non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte" sono state sostituite dalle parole "non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte." ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2011.

[68] Il comma 4 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 del 2011.

[69] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.

[70] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.

[71] Il comma 4 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2011.

[72] L'art. 53 della l.r. 3/2023 ha inserito l'articolo 76 quinquies nella l.r. 13/2020. Il comma 2 dell'articolo 76 quinquies della l.r. 13/2020 dispone che "I pareri previsti dall' articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977 , relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.".

[73] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

[74] Il comma 1 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.

[75] Nel comma 2 dell'articolo 26 le parole "Il piano di area definisce in particolare, i seguenti aspetti:" sono state sostituite dalle parole "Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:" ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.

[76] La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 26 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.

[77] Il comma 4 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.

[78] Nel comma 7 dell'articolo 26 le parole ", fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8" sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[79] Il comma 8 dell'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[80] Il comma 12 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2011.

[81] Il comma 2 bis dell'articolo 27 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2011.

[82] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

[83] Nel comma 5 dell'articolo 27 dopo le parole "entrata in vigore del presente titolo." sono state aggiunte le parole "Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici." ad opera del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2011.

[84] Nell'articolo 29 la rubrica è stata modificata in "(Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)" ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.

[85] Il comma 3 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.

[86] La lettera d bis) del comma 4 dell'articolo 29 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.

[87] Nel comma 5 dell'articolo 29 la parola "vigilanza" è stata sostituita dalla parola "verifica" ad opera del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.

[88] Il comma 6 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 16 del 2011.

[89] Nel comma 8 dell'articolo 29 le parole "in sede di vigilanza" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[90] Il comma 3 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[91] Il comma 4 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[92] Il comma 5 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[93] Il comma 6 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[94] Il comma 7 dell'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[95] L'articolo 32 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 del 2011.

[96] L'articolo 32 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 del 2011.

[97] L'articolo 33 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2011.

[98] Nel comma 5 dell'articolo 34 le parole "articoli 87 e 88 del Trattato" sono state sostituite dalle parole "articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea." ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2011.

[99] L'articolo 34 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 del 2012.

[100] L'articolo 36 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 del 2011.

[101] Nel comma 2 dell'articolo 38 le parole "il ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 " sono state sostituite dalle parole "il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 del 2011.

[102] Il comma 2 bis dell'articolo 43 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.

[103] Nel comma 10 dell'articolo 43 le parole "entro sessanta giorni" sono state sostituite dalle parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" ad opera dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.

[104] Nel comma 14 dell'articolo 43 le parole "articolo 42" sono state sostituite dalle parole "articolo 41" ad opera del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 16 del 2011.

[105] Nel comma 2 dell'articolo 47 le parole "di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996" sono state soppresse e le parole "dalla l.r. 36/1989" sono state sotituite dalle parole "dall'articolo 33" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 del 2013.

[106] Nel comma 3 dell'articolo 50 le parole "entro sessanta giorni" sono state sostituite dalle parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" ad opera del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2011.

[107] La rubrica del Titolo IV è stata modificata in "Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 del 2011.

[108] Il Capo 01 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 del 2011.

[109] L'articolo 52 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 16 del 2011.

[110] L'articolo 52 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 del 2011.

[111] Nel comma 2 dell'articolo 53 le parole "per essere riportati nella carta della natura regionale" sono state soppresse ad opera del comma 8 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[112] Il comma 11 bis dell'articolo 55 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 16 del 2011.

[113] Il comma 11 ter dell'articolo 55 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 16 del 2011.

[114] Nel comma 20 dell'articolo 55 la parola "introitate" è stata sostituita dalle parole "irrogate e introitate" ad opera del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 16 del 2011.

[115] L'articolo 56 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.

[116] Nel comma 1 dell'articolo 56 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.

[117] Nel comma 2 dell'articolo 56 le parole "tra il 1° e il 31 gennaio 2011" sono state sostituite dalle parole "tra il 1° e il 31 ottobre 2011" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.

[118] Nel comma 3 dell'articolo 56 le parole "la proposta di nomina del presidente dell'ente e" sono state soppresse ad opera del comma 9 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[119] Nel comma 4 dell'articolo 56 le parole "una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e" sono state soppresse ad opera del comma 10 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[120] Nel comma 5 dell'articolo 56 le parole "e la Partecipanza dei Boschi di Trino" sono state soppresse ad opera del comma 11 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[121] Nel comma 6 dell'articolo 56 le parole "proposte di nomina" sono state sostituite dalla parola "designazioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 16 del 2011.

[122] Il comma 8 dell'articolo 56 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.

[123] La lettera j) del comma 3 dell'articolo 58 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2011.

[124] La lettera k) del comma 3 dell'articolo 58 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2011.

[125] Il comma 1 bis dell'articolo 62 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16 del 2011.

[126] La rubrica del Capo III del Titolo VI è stata sostituita da "Modifica e abrogazione di norme" ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 16 del 2011.

[127] L'articolo 62 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 del 2011.

[128] Il punto 62 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.

[129] Il punto 90 bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013.

[130] Il punto 148 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.

[131] Il punto 148 ter) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013.

[132] Il punto 152 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.

[133] Il punto 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Resta pertanto in vigore l' articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5 , di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 .

[134] Il punto 4 bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2011.

[135] Il comma 2 dell'articolo 63 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 16 del 2011.

[136] L'articolo 65 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.

[137] Nel comma 1 dell'articolo 65 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.

[138] Cartografia n. 89 modificata con Deliberazione Giunta Regionale n. 29-1227 del 23 marzo 2015 pubblicata sul B.U. n. 15 suppl. ord. n. 1 del 16 aprile 2015

[139] In questo allegato le parole "art. 44" sono state sostituite dalle parole "art. 43" ad opera del comma1 dell' art. 37 della l.r. 16 del 2011.

[140] In questo allegato le parole "art. 45" sono state sostituite dalle parole "art. 44" ad opera del comma1 dell' art. 38 della l.r. 16 del 2011.