Legge regionale n. 17 del 29 maggio 2009  ( Versione vigente )
"Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)".
(B.U. 04 giugno 2009, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al termine del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 , sono aggiunte, in fine, le parole: "
I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 le parole "
Ricevuti i pareri richiesti,
" sono soppresse.
3. 
Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 prima delle parole "
Acquisiti i risultati del referendum
" sono inserite le seguenti "
Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 4/1973 le parole "
30 giugno
" sono sostituite dalle seguenti "
31 luglio
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 maggio 2009
Mercedes Bresso