"Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)".
(B.U. 04 giugno 2009, n. 22)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica alla
legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51
)
1.
Al termine del
comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 , sono aggiunte, in fine, le parole: "
".
I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli
2.
Al
comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 le parole "
" sono soppresse.
Ricevuti i pareri richiesti,
3.
Al
comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 prima delle parole "
" sono inserite le seguenti "
".
Acquisiti i risultati del referendum
Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e
Art. 2.
(Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 4/1973 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
30 giugno
31 luglio
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 maggio 2009
Mercedes Bresso